Rinuncia all’eredità quando si è in possesso di beni ereditari

Quando il chiamato all'eredità è in possesso dei beni del defunto deve necessariamente deve fare l'inventario entro tre mesi


DOMANDA

Mio padre è venuto a mancare il 14 ottobre 2022 senza testamento: eredi legittimi siamo io, mio fratello (figli) e mia madre (coniuge separato legalmente). e l’intenzione è di rinunciare visti i debiti presenti.
L’ultima residenza in vita di mio padre è la medesima mia e di mia madre in un appartamento in affitto il cui contratto è esclusivamente a nome di mia madre.
Siamo in possesso di beni ereditari e quindi dobbiamo fare l’inventario?


RISPOSTA

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L’articolo 485 del codice civile, stabilisce che ll chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (la data del decesso del decuius) o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.
Il possesso dei beni ereditari previsto dal codice civile per l’acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell’inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all’intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (anche un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza (Cassazione sentenza 4707/1994).
Dunque, per una rinuncia all’eredità inattaccabile da parte dei creditori del debitore defunto, i chiamati all’eredità dovrebbero seguire minuziosamente la procedura illustrata, e dovrebbero affidarsi all’assistenza tecnico giuridica di un notaio.
Attenzione, abbiamo discusso finora della procedura prevista dal codice civile: tuttavia, per completare il quadro senza omissioni, va anche detto che, in assenza dell’inventario notarile, il creditore del defunto, per eccepire l’accettazione pura e semplice dei debiti da parte dell’erede, con tutte le conseguenze del caso, dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’erede, dopo il decesso del de cuius, si sia impossessato di beni appartenenti a quest’ultimo.


21 Ottobre 2022 - Michelozzo Marra


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