Nel 2016 ricevo un pignoramento presso il datore di lavoro, in udienza l’avvocato di controparte da 250 euro di pignoramento scende a 180 euro visto che già sullo stipendio grava un assegno di mantenimento di 700€ (stipendio netto di 1400 euro).
Nel 2017 secondo pignoramento da banca il giudice gli assegna 70€ mensili ovvero la differenza per raggiungere 1/5 fino a quando terminerà il primo pignoramento.
Nel marzo 2017 l’azienda mi licenzia.
Il TFR a questo punto mi viene gravato di ben due pignoramenti di 1/5 ciascuno nonostante questo si aggiunge un pignoramento sul tfr di una parcella di un avvocato: mi e Vi chiedo tutto questo e regolare.
Lei riferisce che uno dei due pignoramenti (il secondo) è riconducibile a crediti ordinari, essendo il creditore procedente una banca. Nulla ci dice in merito al credito per cui ha agito il primo creditore.
Se i debiti per cui le è stato pignorato il TFR sono della stessa natura (entrambi ordinari) il pignoramento nella misura di di 2/5 è illegittimo: in questa ipotesi, pertanto, le converrebbe rivolgersi ad un avvocato per presentare opposizione al giudice dell’esecuzione, se è ancora in tempo.
4 Giugno 2017 · Giorgio Martini
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