Pignoramento dello stipendio già gravato da rata per cessione del quinto e da trattenuta riconducibile a crediti alimentari non corrisposti ai beneficiari

Il pignoramento dello stipendio gravato da trattenute per crediti alimentari e per rimborso di cessione del quinto è regolato dal DPR 180/1950


DOMANDA

Percepisco uno stipendio netto di 2 mila euro su cui gravano una cessione del quinto per 400 euro ed una trattenuta di 600 euro per pignoramento riconducibile a crediti alimentari non corrisposti (mantenimento coniuge separato e figli).
In pratica in banca mi vengono accreditati solo mille euro.
Mi chiedo, come mai la trattenuta per crediti alimentari supera il quinto?
Recentemente ho ottenuto un prestito di 12 mila euro. Cosa succede se non pago più la rata mensile, visto che con l’affitto (500 euro), il vitto e spese varie non riesco quasi mai a raggiungere la fine del mese? Vorrei sapere quanto mi potranno ancora pignorare.


RISPOSTA

L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni) dispone che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
Dunque si spiega perché il pignoramento per crediti alimentari ha comportato una trattenuta di 600 euro (30%) dello stipendio netto percepito dal debitore esecutato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute.
L’articolo 68, comma secondo del medesimo DPR stabilisce poi che, qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione del quinto perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’articolo 2, appena sopra illustrato.
Da cui discende inevitabilmente che nella fattispecie, non c’è ulteriore capienza per ulteriori pignoramenti dello stipendio del debitore fino a quando non risulterà rimborsato integralmente il prestito dietro cessione del quinto attualmente in fase di rimborso. Solo successivamente potrà essere applicata una ulteriore trattenuta del 20% dello stipendio netto per il mancato rimborso del prestito di 12 mila euro recentemente ottenuto. Peraltro è la giusta punizione riservata al creditore che concede un prestito nonostante la busta paga del debitore mostri un vincolo del 50% della retribuzione finalizzato a soddisfare crediti alimentari e cessione del quinto.


24 Giugno 2023 - Patrizio Oliva

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