Pignoramento del conto corrente sul quale viene accreditata la busta paga – Cosa può accadere se il creditore procedente è Agenzia delle Entrate Riscossione

Cosa può accadere se il creditore procedente è Agenzia delle Entrate Riscossione


DOMANDA

In caso in cui lo stipendio di una mensilità sia superiore a 2000 euro e lo stesso sia già pignorato dall’agenzia dell’entrare presso il datore di lavoro lo stesso stipendio accreditato in banca può essere ulteriormente pignorato sempre dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale?


RISPOSTA

Se gli stipendi, già gravati da prelievo per azione esecutiva promossa dal creditore insoddisfatto, risultano accreditati in conto corrente in tempi antecedenti la data di notifica del pignoramento alla banca, il saldo lasciato al titolare debitore dovrà essere pari al triplo dell’assegno sociale.
Se lo stipendio, già gravato da prelievo per azione esecutiva promossa dal creditore insoddisfatto viene accreditato in conto corrente nel periodo successivo alla data di notifica del pignoramento (in prativa fra il momento in cui il saldo viene reso indisponibile al debitore e quello in cui viene accantonato) allora esso è impignorabile.
Questo è quanto dispone l’articolo 545 del codice di procedura civile.
La situazione appena sopra descritta (differimento fra data di notifica alla banca del pignoramento e prelievo delle somme accreditate) si verifica quando il creditore procedente è il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) ed agisce ai sensi dell’articolo 72 bis del dpr 602/1973, secondo il quale egli può ordinare al terzo (la banca) di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Quando il creditore non è il concessionario della riscossione, deve necessariamente procedere ex articolo 543 del codice di procedura civile: allora, il saldo è immediatamente pignorato, viene effettuato il prelievo fino a capienza del credito azionato. Se il prelievo è sufficiente a coprire il debito precettato, il debitore correntista è libero di operare ed i successivi bonifici non vengono toccati. Altrimenti il conto corrente è bloccato (per cui non può esserci ulteriore accredito stipendiale) fino all’assegnazione da parte del giudice delle somme acquisite con il pignoramento e non sufficienti a coprire integralmente il debito.
Tornando al caso del pignoramento del conto corrente da parte del concessionario della riscossione, onde evitare che dopo la notifica del pignoramento, ex articolo 72 bis del dpr 602/1973, il terzo (la banca) pignori gli stipendi accreditati successivamente alla data di notifica, è semplicemente necessario cambiare istituto di credito e comunicare tempestivamente le nuove coordinate bancarie al datore di lavoro.
Quando non si riesce in tale azione preventiva e succede, come nella fattispecie, che la banca congeli anche gli stipendi accreditati successivamente alla data di notifica del pignoramento e, per giunta, già gravati da pignoramento, bisogna, in via bonaria, segnalare al terzo pignorato che la busta paga è stata già falcidiata oppure, in via giudiziale, rivolgersi al giudice dell’esecuzione eccependo violazione dell’articolo 545 del codice di procedura civile. In ogni caso, conviene cambiare subito conto corrente di accredito, altrimenti la storia si ripeterà ad ogni mese.


19 Gennaio 2020 - Ludmilla Karadzic

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