Ho un pignoramento sullo stipendio e ora l’azienda per la quale lavoro ha ceduto il mio contratto ad un’altra dello stesso gruppo ex articolo 1406 del Codice civile. Cambiando il datore di lavoro, il pignoramento continuerà o la procedura dovrà ripartire da capo?
L’articolo 1406 del Codice civile dispone che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, purché l’altra parte vi consenta.
In pratica il Codice civile dispone anche (all’articolo 2112) che il cessionario (la nuova azienda) deve adempiere agli obblighi che il cedente (la vecchia azienda) aveva nei confronti dei lavoratori ceduti (cioè lei) e verso gli eventuali creditori dei lavoratori ceduti.
In soldoni, il prelievo dal suo stipendio, destinato a rimborsare il credito a suo tempo azionato con il pignoramento presso l’azienda cessionaria (la vecchia azienda), dovrebbe proseguire senza alcuna interruzione.
24 Luglio 2017 · Marzia Ciunfrini
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