Pignoramento dello stipendio – Obblighi del datore di lavoro previsti dal codice di procedura civile


Il terzo pignorato dovrà accantonare il 20% della busta paga netta del debitore dalla data di notifica del pignoramento c/o terzi a quella di udienza





La settimana scorsa ho ritirato (in qualità di legale rappresentante di ditta terza pignorata) l’atto di pignoramento presso terzi presso la casa comunale, non essendo in casa (ero in ferie) quando l’ufficiale giudiziario ha tentato la notifica di persona. Era indirizzato a casa mia e non in azienda ed ora ho dei quesiti da proporre alla vostra cortese attenzione.

1) l’atto scrive che devo comunicare al creditore entro 10 gg. dalla notifica tutte le somme dovute e debende dal nostro dipendente.
Domanda: Per data di notifica si considera il giorno in cui ho ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario ed ha lasciato il foglietto per la casa comunale, il giorno in cui è stato lasciato l’avviso di raccomandata in cassetta (3 gg. dopo), il giorno in cui ho ritirato l’atto in casa comunale (25 gg. dopo la visita dell’ufficiale giudiziario)?

2) le somme debende (che sono solo di natura di lavoro dipendente) come vanno indicate? basta indicare quali sono le voci che compongono lo stipendio lordo (+13-14 e tfr che rateizziamo al mese). Ci sono poi anche i crediti relativi al ex bonus renzi, come si indicano? faccio prima a dare la busta paga e scrivere che nei confronti del lavoratore non abbiamo debiti preggressi?

3)sull’atto leggo: “ho intimato… alla ditta… di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice..”.
Domanda: l’udienza è fissata a settembre, lo stipendio di luglio e agosto lo pago per intero? o devo già trattenere e poi pagare il creditore dopo l’udienza (dove so che il lavoratore si presenterà dimostrando che i redditi complessivi della sua famiglia non sono sufficienti neppure a pagare il canone di affitto..).

4) era prevista una riduzione d’orario del lavoratore non ancora applicata (purtoppo o per fortuna). Ora cosa accadrà quando andremo ad applicarla? la trattenuta del quinto dello stipendio sarà regolata di conseguenza dal consulente paghe nel cedolino o essendo stata disposta dal giudice disporrà la cifra da pignorare sulla base dei dati che abbiamo fornito non possiamo regolarla senza nuova istanza?

Grazie per dirimere i miei dubbi, non vorreri esser responsabile sbagliando qualcosa.

La notifica dell’atto di pignoramento (in quanto atto giudiziario) deve essere assunta come perfezionata quando sono decorsi 10 giorni dalla data in cui risulta essere stata inviata la raccomandata informativa di inizio giacenza presso la casa comunale o, in caso di smarrimento o omessa consegna della raccomandata informativa, decorrenti dalla data di inizio giacenza dell’atto presso la casa comunale.

La dichiarazione del terzo pignorato di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile deve indicare la retribuzione annuale percepita dal dipendente debitore al netto degli oneri fiscali e contributivi e di eventuali assegni familiari nonché al lordo di trattenute per il rimborso di prestiti concessi dietro cessione del quinto e di pignoramenti pregressi.

Più che allegare lo statino paga, anche per decidere se il dipendente debitore avrà diritto al cosiddetto bonus Renzi, conviene allegare la Certificazione Unica prodotta relativamente all’anno di imposta 2021, integrando la dichiarazione, ex articolo 547 del codice di procedura civile, con le informazioni su eventuali trattenute in corso e iniziate a partire da gennaio 2022, per pignoramento (precisandone la natura) e per rimborso di prestiti dietro cessione del quinto.

Va anche comunicato al creditore (che renderà a sua volta edotto il giudice del pignoramento) la data in cui verrà applicata la riduzione d’orario lavorativo e l’impatto presunto che tale riduzione di orario avrà sulla retribuzione annuale lorda del dipendente debitore, facendo riferimento al monte ore lavorate nel corso del 2021.

Fino alla data di udienza, ai sensi dell’articolo 546 (obblighi del terzo pignorato) del codice di procedura civile, il terzo pignorato dovrà accantonare il 20% della busta paga netta del dipendente debitore: somma che, con tutta probabilità, il giudice ingiungerà, con decreto, di consegnare al creditore procedente.

Purtroppo, è assolutamente irrilevante il fatto che i redditi complessivi della famiglia del debitore non siano sufficienti a pagare il canone di affitto: il dipendente può evitare di perdere il proprio tempo per presentarsi in udienza. Il giudice adito dal creditore deve solo applicare la normativa vigente in tema di pignoramento dello stipendio: non può decidere di ridurre la trattenuta di legge spettante al creditore procedente in base alle proprie sensibilità e/o considerazioni umanitarie. In pratica, per dirla alla romana, il giudice non può “fare il frocio con il culo del creditore procedente “. Il dipendente può solo decidere di licenziarsi e cominciare a lavorare in nero se non possiede le risorse finanziare per soddisfare le esigenze della propria famiglia e, pertanto, non è in grado di rispondere delle obbligazioni assunte e non rimborsate.

28 Luglio 2022 · Annapaola Ferri


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