Il rimborso chilometrico e la trasferta italia sono voci pignorabili dello stipendio?
Sono pignorabili le voci stipendiali (al netto delle ritenute di legge per oneri fiscali e contributivi) collegate alla prestazione lavorativa, cioè è pignorabile l’importo netto corrisposto dal datore di lavoro per la retribuzione dell’attività svolta.
Non sono pignorabili gli assegni familiari e le spese corrisposte anche in modo forfetario al lavoratore e da questi anticipate.
Se per rimborso chilometrico e trasferta si intendono, invece, le maggiorazioni orarie o giornaliere previste dal CCNL per compensare il disagio del lavoratore quando svolge l’attività fuori sede (o al di fuori dei limiti territoriali definiti nel contratto collettivo), allora si tratta di voci stipendiali assoggettabili a prelievo per pignoramento.
13 Ottobre 2018 · Tullio Solinas
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