Pignoramento presso datore di lavoro: ma prima dell’udienza di assegnazione mi dimetterò – Cosa accadrà all’accantonamento operato dall’attuale datore di lavoro?

Dimissioni dipendente dopo la notifica del pignoramento e prima dell'udienza di assegnazione: al creditore andranno l'accantonamento e il quinto del TFR












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MPS ha chiesto di pignorare il mio quinto, dunque ha chiesto all’attuale azienda in cui lavoro tutte le informazioni del caso, il giudice ha rinviato l’udienza a Marzo 2024 ma a gennaio io cambierò azienda, cosa accadrà al procedimento? La nuova azienda mi corrisponderà un rimborso forfettario di 40€ giornalieri, sarà anch’esso incluso nel calcolo del pignoramento?

Dopo le dimissioni il creditore procedente dovrà effettuare un nuovo pignoramento dello stipendio presso il nuovo datore di lavoro: il creditore procedente, tuttavia, si vedrà assegnato – nella misura stabilita dal giudice (nella norma il 20%, a meno che non vi siano situazioni particolari come, ad esempio, pignoramenti in corso della medesima natura dell’ultimo azionato) – quanto accantonato dall’attuale datore di lavoro a partire dalla data di notifica dell’atto di pignoramento alla data di presentazione delle dimissioni.

Oltre, naturalmente al 20% del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal dipendente debitore.

Per quanto attiene il rimborso spese forfetario non si tratta di una retribuzione per l’attività di lavoro prestata e, dunque, tale rimborso non sarà soggetto a pignoramento nella misura del quinto, a valle della nuova procedura di pignoramento presso terzi che verrà avviata dal creditore insoddisfatto.

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5 Dicembre 2023 · Patrizio Oliva

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