Pignoramento polizza vita unit linked – Si tratta di prodotto speculativo e quindi pignorabile o previdenziale?





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Vorrei sapere se le polizze vita unit linked sono pignorabili.

L’articolo 1923 del codice civile stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, derivanti dal riscatto o dal recesso di una polizza assicurativa, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Tuttavia, la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 8676/2000 ha dato una lettura restrittiva all’articolo 1923 del codice civile appena citato, con l’obiettivo di scoraggiare chi, mediante i versamenti in un prodotto assicurativo – nello specifico le polizze vita – cercasse uno espediente giuridico per porsi al riparo dei creditori.

Secondo la Suprema Corte il divieto di pignorabilità delle polizze vita, di cui all’articolo 1923 del codice civile, riguarderebbe le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o sopravvivenza assicurati con le polizze vita. Pertanto, non ricadrebbero nell’ambito dell’articolo 1923 del codice civile le somme percepite dall’assicurato a fronte dell’eventuale riscatto della polizza e, quindi, a fronte dell’esercizio di un diritto di recesso, posto che, in tale secondo caso, l’assicurato verrebbe a recuperare al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di risparmio, non integrano tuttavia gli estremi della funzione previdenziale.

Le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 8271/2008), intervenute successivamente, hanno stabilito la impignorabilità ed insequestrabilità ex articolo 1923 del codice civile delle polizze di risparmio assicurativo considerata la funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita – quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali – non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento (e, quindi, estensibile anche a quanto eventualmente percepito dalla parte assicurata a titolo di riscatto).

La giurisprudenza di merito (in particolare il Tribunale di Parma) ha inteso fornire, allo scopo, elementi di indagine finalizzati a verificare se il contratto assicurativo, comunque denominato polizza vita sia un prodotto speculativo (quindi pignorabile in fase di riscatto o di recesso) oppure finalizzato a svolgere funzione previdenziale (e, dunque, impignorabile ai sensi dell’articolo 1923 del codice civile).

In pratica, una polizza vita è da considerare prodotto speculativo se:

  1. può essere riscattata in qualsiasi momento ee non garantisce per l’assicurato, al momento del riscatto, nemmeno il rientro del valore investito;
  2. il premio è stato corrisposto con versamento unico (tipico degli investimenti finanziari), diversamente da quanto avviene per le polizze previdenziali che prevedono solitamente un versamento periodico;
  3.  la polizza ha una durata fissa a differenza delle polizze previdenziali, che, per lo più, vengono stipulate in relazione alla durata della vita intera della parte assicurata;
  4.  la redditività è esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario (ad esempio, al valore di un indice azionario o al rendimento di un fondo;
  5.  la redditività può anche venire a mancare in caso di negatività dei riferimenti finanziari, a differenza di quanto avviene nelle polizza vita pura, laddove è garantita, quantomeno, la restituzione integrale del capitale nominale.
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29 Ottobre 2019 · Rosaria Proietti

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