Pignoramento pensione Enasarco da parte di Equitalia – Vale sempre l’impignorabilità del minimo vitale?

La pensione può essere pignorata solo nella parte che eccede il minimo vitale così come stabilisce l'articolo 545 del codice di procedura civile












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Ho ricevuto un atto di pignoramento prezzo terzi da parte di Equitalia nei confronti di Enasarco che mi eroga la mia (povera) pensione di 38€ mensili. Sul provvedimento c’è scritto che in caso di pensione sotto i 2.500 €, il massimo pignorabile è un decimo.

Questa pensione viene accreditata ogni due mesi tramite bonifico bancario. La mia domanda è: si applica anche ai pignoramenti eseguiti da Equitalia con la riscossione esattoriale i limiti previsti dall’art. 545 commi 6 e 7 (quindi l’impignorabilità fino all’assegno sociale aumentato della metà)?

Che consigli avete in questo caso specifico? Devo contattare Enasarco? O Enasarco dirà che è troppo bassa la mia pensione?

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale, ndr).

Indubbiamente, anche Equitalia è soggetta a questa norma del codice di procedura civile (articolo 545) ed il terzo pignorato (Enasarco) ha l’obbligo di comunicare al creditore procedente o a chi per esso (Equitalia) che la pensione del debitore è di importo inferiore al minimo vitale e che dunque non sarà possibile adempiere all’azione esecutiva richiesta.

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18 Novembre 2016 · Ludmilla Karadzic

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