Pignoramento pensione cassa previdenziale privata soggetto iscritto AIRE





Minimo vitale, pignoramento pensione, selezione - pignoramento stipendio e pensione





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Sono un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e con cassa previdenziale privata Enpam (ma il caso è estendibile anche ai pensionati INPS). Sono quindi un lavoratore dipendente e ho il quinto del mio stipendio/busta paga pignorato in base ad una procedura esecutiva.

Sto per andare in pensione ed intendo trasferirmi all’estero con relativa iscrizione all’ A.I.R.E. e quindi con residenza fiscale estera. Ritengo che sicuramente il creditore procedente sulla mia busta paga promuoverà una procedura esecutiva anche per quanto riguarda la mia pensione di anzianità.

Il problema che si pone è questo: fatta salva la quota di pensione impignorabile (corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà) prevista dal’art. 545 c.p.c., il terzo debitore chiamato in causa e obbligato ad accantonare e versare un quinto del trattamento previdenziale al creditore procedente, come si deve comportare nel caso di soggetto residente fiscale estero? Dato che il terzo debitore in questo caso non sarà sostituto d’imposta non potrà infatti calcolare il quinto della pensione al netto del prelievo fiscale italiano; dovrà quindi accantonare e versare al creditore procedente il quinto calcolato sul lordo non tassato (fatta sempre salva la quota non pignorabile della pensione) o sarà lo stesso giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore, a dover risolvere questo problema disponendo in maniera differente?

Tale questione tocca anche profili di conformità ai principi del diritto europeo in quanto un prelievo sull’importo lordo non tassato costituirebbe un evidente caso di disparità di trattamento tra un pensionato italiano residente in Italia ed un pensionato italiano residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea, costituendo, de facto, un ostacolo alla sua libera circolazione ed al suo diritto di insediamento in uno qualsiasi dei suddetti Paesi.

Esiste giurisprudenza a riguardo? Cosa potrò fare io nel caso in cui si concretizzi una procedura esecutiva, e quindi anche un successivo pignoramento, sulla mia futura pensione? E come dovrebbe comportarsi il giudice dell’esecuzione in questo caso?

Com’è noto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’ente che eroga la prestazione previdenziale, l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (ad esempio, l’imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

Il pensionato, dunque, è tenuto a presentare istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell’imposta italiana da operare sulla pensione, percepita da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente. Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

La premessa, solo per dire che l’ente che eroga la prestazione previdenziale, anche se non applicherà la ritenuta d’acconto e non effettuerà il conguaglio annuale, conosce perfettamente la tassazione complessiva che, al momento, verrà applicata nel paese estero sul reddito da pensione. In questo modo, potrà essere determinato l’importo del rateo mensile netto (su 13 mensilità) e la quota da versare al creditore pignorante calcolata sul rateo (netto rispetto agli oneri fiscali dovuti e le detrazioni eventualmente spettanti nel paese di residenza), eccedente il minimo vitale (ovvero, l’importo corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà).

Il giudice, si limiterà, nella fase di assegnazione al creditore procedente della quota di pensione del debitore, a determinare se, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile e alle speciali leggi vigenti in materia previdenziale, al rateo netto mensile (spetterà alla Cassa previdenziale determinarne l’importo, dopo l’istanza del pensionato) eccedente il minimo vitale non pignorabile, dovrà essere applicato un prelievo del 20% (massimo) o minore.

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17 Aprile 2020 · Giorgio Martini

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