Pignoramento immobiliare non cancellato nei termini e impossibilità di vendere l’appartamento – Posso citare la banca per danni?





La procedura di cancellazione del pignoramento immobiliare non è automatica come nel caso, ad esempio, della cancellazione dell'ipoteca.





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A causa di debiti reiterati, quali finanziamenti non onorati e rate del mutuo quasi sempre saltate, mi è stato disposto un provvedimento di esecuzione forzata sull’immobile dove vivevo.

Poco prima del procedimento, però, grazie ad una colletta organizzata da amici e parenti sono riuscito ad azzerare il debito con la banca.

Così, ho sollecitato la cancellazione del pignoramento e dell’ipoteca, avendo anche intenzione di vendere l’appartamento per andare in uno più piccolo e così restituire almeno in parte i soldi donati dai miei cari.

La banca però non sembrava darmi ascolto.

Avevo trovato un acquirente, ma non ho potuto cedere l’immobile, che avevo promesso in vendita come libero da gravami pregiudizievoli, ma che risultava ancora essere sotto espropriazione forzata.

Ho così perso la possibilità della vendita e ho dovuto restituire la caparra.

La banca si è decisa a cancellare i procedimenti solo dopo sei mesi dall’estinzione del debito.

La mia domanda è: posso citarli per danni?

La procedura di cancellazione del pignoramento immobiliare non è automatica come nel caso, ad esempio, della cancellazione dell’ipoteca.

Il pagamento del debito, infatti, non ripercuote automaticamente i suoi effetti sul pignoramento trascritto o sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cui chiusura occorre necessariamente l‘intervento giudiziale.

E’ necessario, dunque, un provvedimento giurisdizionale di estinzione del processo esecutivo: si tratta della rinuncia agli atti esecutivi.

Va detto che la legge non fissa un termine per la presentazione della rinunzia al giudice dell’esecuzione.

Pertanto, in mancanza di specifiche pattuizioni tra le parti, si applicano i principi di correttezza e buona fede, in base ai quali il creditore deve salvaguardare il diritto del debitore di conseguire in tempi ragionevolmente contenuti la liberazione dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento.

Il creditore è, quindi, tenuto ad agire tempestivamente, considerando le circostanze concrete e, in particolare, lo stato del processo esecutivo pendente.

Infatti, si deve assolutamente evitare che dalla prosecuzione della procedura (che, ribadiamo, non si arresta automaticamente per effetto del pagamento integrale) possa derivare un irreparabile danno al debitore.

Dunque, il debitore potrebbe esigere immediatamente il deposito della rinuncia del pignorante, anche rappresentandogli circostanze che determinino l’urgenza di estinguere la procedura e di ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento, come appunto, la necessità di vendere l’immobile.

Interessante in questo senso è la sentenza 27545/17.

A parere della Corte di Cassazione, in merito ai principi di correttezza e buona fede, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l’esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell’atto di rinunzia.

Però, precisano gli Ermellini, la banca non risponde delle occasioni perdute dal proprietario dell’immobile pignorato, anche se può astrattamente fondarsi un rimprovero all’istituto di credito che, ricevuta la diffida del debitore a rinunciare agli atti esecutivi, ha mancato di provvedervi immediatamente.

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19 Gennaio 2018 · Gennaro Andele

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