Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Atto di pignoramento del veicolo ma la notifica è viziata – Posso vendere l’automobile?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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Qualche mese fa ho perso il primo grado di una causa relativa ad una infrazione del copyright artistico, e sono stato quindi condannato al pagamento delle spese legali della controparte.
Ho ricevuto un atto di pignoramento veicolo, e la conseguente notifica del suo deposito (non l’ho comunque ritirato) alla mia vecchia residenza, nella quale non sono ormai più ufficialmente residente da mesi. Sono venuto a conoscenza dell’arrivo dell’atto e della notifica per puro caso.
Posso ritenere l’atto nullo o viziato, visto l’errore di indirizzo? Sono ancora in tempo per poter cambiare intestazione al mio veicolo cosi da evitare il pignoramento? (essendo il veicolo unico modo per i tragitti lavorativi).
Va innanzitutto precisato che l’atto di pignoramento del veicolo non è un atto di preavviso di disposizione di fermo amministrativo, a fronte del quale si può presentare istanza al creditore esattoriale per eccepire l’utilizzo del veicolo come funzionale allo svolgimento della propria professione, richiedendo l’annullamento del vincolo cautelare.
Appare anche chiaro che non è possibile rivolgersi, adesso, al giudice per eccepire il vizio di notifica dell’atto di pignoramento, dal momento che ciò presupporrebbe, comunque, il raggiungimento dello scopo che si prefigge la notifica.
In pratica, lei potrebbe rivolgersi al giudice dell’esecuzione, nel momento in cui le venisse correttamente notificato il decreto di fissazione dell’udienza (ex articolo 543 del codice di procedura civile) finalizzata all’audizione del debitore o del creditore, dopo la presentazione dell’istanza di assegnazione, o di vendita all’asta, del bene pignorato. Eccependo, in tale occasione, la nullità dell’intero procedimento per vizio di notifica dell’atto presupposto.
Tutto l’ambardan otterrebbe il solo risultato di posticipare l’espropriazione del veicolo, ma comporterebbe, comunque, l’obbligo di sostenere ulteriori spese legali: pertanto, andrebbe attentamente valutata la convenienza economica di una siffatta azione giudiziale di opposizione.
Nel frattempo, qualora la procedura di pignoramento non fosse stata già avviata, le sarebbe stato possibile alienare il bene. Anche se bisogna ricordare che l’articolo 2901 del codice civile dispone che il creditore può domandare al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:
La prima condizione, nella fattispecie, sarebbe stata senz’altro soddisfatta, vista la subita condanna al pagamento delle spese legali, nel contenzioso sul copyright artistico incardinato con la controparte.
La seconda condizione verrebbe sicuramente soddisfatta anch’essa nel momento in cui l’acquirente del veicolo fosse un familiare (sarebbe difficile vincere la presunzione di conoscenza della situazione debitoria conseguente alla sentenza da part di un parente).
Tuttavia, l’atto di pignoramento del veicolo dovrebbe essere già stato registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per cui, nella fattispecie, anche questa soluzione appare impraticabile, pur se l’acquirente fosse così malaccorto da perfezionare la compravendita senza consultare preventivamente il PRA.
Infatti, l’articolo 2913 del codice civile dispone che non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri.
In pratica, poichè l’atto di pignoramento viene comunque trascritto per i beni mobili censiti nei pubblici registri (come avviene per un veicolo), lei avrebbe potuto alienare solo un bene mobile pignorato, ma non registrato (ad esempio, un quadro, un gioiello). In questo scenario, il terzo acquirente avrebbe potuto semplicemente affermare di non sapere che il bene acquistato fosse stato assoggettato a pignoramento e opporre l’atto di acquisto al creditore, il quale, di conseguenza, non avrebbe potuto sottoporre il bene mobile pignorato (ma non registrato) a procedura esecutiva, non facendo ormai più parte del patrimonio del debitore.
18 Luglio 2019 · Marzia Ciunfrini
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