DOMANDA
A causa del mancato pagamento di un mutuo stipulato da mio marito, sono state prima pignorate sia la nostra casa che quella dei miei suoceri (tutti e 3 garanti): poiché sugli immobili gravano degli abusi edilizi e perciò invendibili hanno aggredito il mio stipendio da insegnante (con trattenuta 20%).
Mio marito e nel frattempo deceduto e io e mio figlio abbiamo fatto rinuncia eredità anche a causa di altri debiti contratti sempre da mio marito
La sorella di mio marito che risiede nella casa dei miei suoceri deceduti, pignorata, ancora non ha fatto rinuncia (attualmente non lavora e possiede solo una macchina)
Vorrei sapere come comportarci e in particolare
Cosa rischia mia cognata? Conviene che faccia rinuncia?.
Cosa succederà agli immobili?
E possibile cancellare il pignoramento delle case prima della completa estinzione del debito?Preciso che la cifra è ingente e a meno che non si faccia un saldo e stralcio resterò pignorata a vita
E una volta che io non ci sarò cosa si prospetta riguardo la casa dove abito io e mio figlio?
RISPOSTA
Dal momento che chi scrive non fornisce dettagli sulla proprietà dei due immobili pignorati, supporremo che il debitore che indicheremo come originario abbia contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto di una casa la cui proprietà è stata poi trasferita alla coniuge, e che i genitori del debitore abbiano fatto da garanti per il mutuo come terzi datori di ipoteca sull’unità abitativa di proprietà.
L’omesso pagamento del mutuo ha avuto come conseguenza il pignoramento dei due immobili, ma l’espropriazione non è stata portata a termine per l’esistenza di abusi edilizi rilevati nelle due strutture pignorate.
Alla morte del debitore il coniuge ha rinunciato all’eredità per non accollarsi altri debiti del marito: alla moglie del debitore, dunque, è stato pignorato lo stipendio in quanto proprietaria di immobile gravato da ipoteca a garanzia di un credito rimasto insoddisfatto.
Ora bisogna sapere che il proprietario di un’opera abusiva deve provvedere alla sua demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inadempimento, l’immobile abusivo è acquisito al patrimonio del Comune ove è ubicato l’immobile. Prima o poi, i due immobili potrebbero essere acquisiti al patrimonio pubblico, se i proprietari non riusciranno ad evitare la demolizione, con una eventuale sanatoria.
Quindi, prima o poi, questa mi sembra la cosa più importante ed inquietante, la sorella, la moglie ed il figlio del debitore originario saranno costretti a lasciare le abitazioni che attualmente occupano.
Il debito della moglie del debitore originario potrà essere estinto solo attraverso il pignoramento dello stipendio e, successivamente, della pensione. In caso di decesso della madre, prima dell’estinzione del credito azionato, il debito residuo verrà trasmesso al figlio a meno che questi non rinunci all’eredità della madre.
Alla moglie del debitore originario deceduto conviene sicuramente rinunciare all’eredità del marito, a meno che quest’ultimo non abbia lasciato attività nel quesito non indicate.
Il figlio del proprietario originario, qualora il padre fosse premorto ai propri genitori, dovrebbe rinunciare all’eredità dei nonni per evitare di diventare proprietario di un immobile gravato da ipoteca e, per di più, abusivo.
19 Aprile 2023 - Carla Benvenuto
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati