Pignoramento di immobile in comunione dei beni – Qual è la procedura?


Anche la casa in comunione dei beni tra due coniugi può essere espropriata dai creditori.





Io e mia moglie siamo proprietari, in comunione dei beni, di un immobile che, a causa di miei debiti pregressi con banche e finanziarie, è stato sottoposto prima ad ipoteca, ed ora sta per esserne disposta l’espropriazione forzata. Adesso, volevo chiedere due cose: può mia moglie, essendo assolutamente esente da qualsiasi debito, bloccare il pignoramento? In caso contrario, come funziona per la sua quota? Possiamo ottenere qualcosa?

Anche la casa in comunione dei beni tra due coniugi può essere espropriata dai creditori.

Infatti, l’immobile è suscettibile di pignoramento anche se uno dei due titolari non ha alcuna morosità in atto.

Pertanto, in tale ipotesi, è possibile sia l’iscrizione dell’ipoteca, sia la procedura esecutiva immobiliare della casa il cui 50% della proprietà spetta al marito e l’altro 50% alla moglie.

Ciò, però, è vero ad una sola condizione: la metà del ricavato dalla vendita all’asta andrà restituita al coniuge non debitore.

Dunque, in tema di pignoramento immobiliare che ha ad oggetto un bene in comunione legale tra i coniugi se debitore è solo uno dei due, il comproprietario non può bloccare la vendita forzata anche se è esente da qualsiasi debito.

Questo, perché i creditori non trovano infatti alcun ostacolo dall’esistenza della comunione dei beni.

Il coniuge non debitore NON può pretendere che venga esecutata solamente la quota di metà del bene comune né pretendere che ne venga venduta forzatamente solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.

Da notare, però, che i creditori, devono sempre riconoscere al coniuge non debitore, all’esito della vendita all’incanto, la sua metà di proprietà: riconoscimento che, essendo stato il bene ormai venduto a terzi, sarà in denaro.

Esiste un’alternativa, in teoria, ovvero quella di sperare nella divisione in natura del bene prima della sua vendita.

Ma ciò non sempre è materialmente possibile.

Lo potrebbe essere, per esempio, nel caso di una villetta con due accessi differenti o di un appartamento che possa essere scomposto in due distinte e autonome unità immobiliari.

A riguardo, il codice di procedura prevede che, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari il giudice provvede alla separazione della quota in natura spettante al debitore, sempre che ciò sia possibile e dopo aver comunque sentito tutti gli interessati.

In mancanza di apposita istanza o se è impossibile la separazione, il giudice provvede alla divisione secondo le regole generali dettate dal codice civile in materia di divisione di immobili in comunione.

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa fino a quando le parti raggiungono un accordo sulla divisione o fino a che non viene emessa la sentenza di divisione.

Dopo la divisione, la procedura ricomincia secondo le regole generali.

25 Settembre 2017 · Chiara Nicolai


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