DOMANDA
Sono intestatario di un conto corrente presso una banca europea (non italiana) e sto cercando di capire quali siano le reali possibilità che un creditore italiano possa individuare e pignorare quel conto. Attualmente, sono nullatenente e ho alcuni debiti personali in Italia. Il creditore, al momento, non è a conoscenza di questo conto. Le mie domande principali sono: Possibilità di rintracciare il conto: Qual è la probabilità che il creditore riesca a individuare e pignorare un conto corrente all’estero, soprattutto se non conosce già l’esistenza di questo conto?
Procedura di pignoramento internazionale: Ho letto che per pignorare un conto estero, il titolo esecutivo italiano deve essere riconosciuto o omologato nel paese estero. Qualcuno sa indicarmi i tempi e le difficoltà di questa procedura? Notifica e tempistiche: In caso di pignoramento, la banca o il creditore sono obbligati a notificarmelo immediatamente, o comunque avrei un margine di tempo per prendere provvedimenti? Grazie mille a chiunque possa fornire informazioni o condividere esperienze simili!
RISPOSTA
Le abbiamo già risposto at https://indebitati.it/domanda/pignoramento-conto-corrente-presso-banca-ue/, ma per sua comodità copiamo e incolliamo nuovamente. Non è facile, né immediato, conoscere gli eventuali conti correnti detenuti in UE da una persona fisica (nonostante le ricorrenti legende metropolitane, non esistono archivi centralizzati con tali informazioni) ma nemmeno è impossibile: il creditore dovrebbe affidarsi ad un’ agenzia investigativa e poi, se la ricerca andasse a buon fine, l’azione esecutiva andrebbe perfezionata da uno studio legale operante nello Stato in cui l’Istituto di credito ha la propria sede legale per superare eventuali opposizioni eccepite dalla banca che rendessero complicato il ricorso al decreto ingiuntivo europeo e per finalizzare più efficacemente l’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente. Insomma, alla fin fine, il creditore deve sempre valutare se la spesa vale l’impresa: tutto dipende dalle cifre in gioco.
Per restare in Italia, l’articolo 480 del nostro codice di procedura civile, consente al debitore inadempiente di riflettere almeno dieci giorni prima di versare, eventualmente, l’importo ingiunto dal giudice. Prima del decorso del termine indicato nel precetto, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa dal creditore. Dieci/venti giorni non costituiscono, tuttavia, un tempo sufficiente per contrastare efficacemente la procedura di recupero del credito che verrà azionato: la cosa peggiore che il debitore possa fare in un tale contesto è proprio quella di trasferire il saldo disponibile sul proprio conto corrente tramite bonifico. La banca infatti deve rendere al giudice una dichiarazione (la cosiddetta dichiarazione del terzo) in cui riporta il saldo disponibile sul conto corrente pignorato, allegando, altresì, gli ultimi estratti conto. E potrebbero sorgere problemi piuttosto gravi per i soggetti che prendono parte alla transazione di trasferimento fondi senza alcun alcuna motivazione contrattuale sottostante, ma esclusivamente finalizzata, a vanificare, con condotte dolose, le legittime aspettative dal creditore. Tutte le cose fatte per bene devono essere pianificate per tempo: magari a partire dal momento in cui si concretizza l’inadempimento …
30 Ottobre 2024 - Simone di Saintjust
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