Pignoramento prima casa – Pignoramento presso la residenza del debitore

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni












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Vorrei un consiglio su come posso tutelare da eventuali azioni di pignoramento dei beni contenuti nell’abitazione di residenza della mia ex moglie. La situazione è la seguente:

– quando eravamo sposati eravamo gli unici due soci di una azienda ed abbiamo effettuato diverse operazioni finanziarie presso istituti di credito, per sostenere l’azienda nella sua attività, ovvero: – un finanziamento bancario a titolo personale (cointestato) con ipoteca sull’unica abitazione di proprietà paritetica di entrambi (oggi residenza della mia ex moglie);

– diverse operazioni di credito bancario della società (scoperti di conto e sconti di fatture, leasing), sottoscrivendo entrambe fidejussioni personali;

– prima della separazione, la mia ex moglie, nel 2012, ha venduto a me le sue quote sociali e successivamente ha dato comunicazione alle banche, chiedendo l’annullamento delle fidejussioni, ad oggi ancora senza esito;

– prima della separazione avvenuta nel 2013, mi sono trasferito a vivere e risiedere in una casa in affitto;

– per una serie di gravissimi problemi finanziari dell’azienda, i debiti verso le banche presso le quali sono state date le fideiussioni personali di entrambe, non sono ancora stati saldati e ormai ad oggi sono in situazione di incaglio;

– quanto riportato al punto precedente si è riflesso anche nella parte finanziaria privata (finanziamento con ipoteca sull’immobile di proprietà);

– ad oggi non ci sono possibilità di poter procedere con l’estinzione del debito personale in quanto lei disoccupata ed io con uno stipendio che basta a malapena per il fabbisogno di entrambi (assegno di mantenimento).

Premessa questa gravissima situazione le domande che pongo sono le seguenti:

1. quando la banca procederà per il recupero dell’abitazione (prima casa) dove risiede la mia ex moglie, si potrà opporre l’esecuzione permettendo alla signora di vivere nell’abitazione ed eventualmente con quali tempi?

2. gli arredi, gli oggetti, i quadri, i soprammobili, ecc. contenuti nell’abitazione della mia ex moglie, essendo pignorabili, si possono preservare dal pignoramento ed eventualmente in quali modi e forme?

3. mentre gli arredi, gli oggetti, i quadri, i soprammobili, ecc. contenuti nell’abitazione dove risiedo io (in affitto) essendo pignorabili, si possono preservare dal pignoramento ed eventualmente in quali modi e forme?

Per quanto attiene i beni presentii nella casa in affitto, potrebbe risolvere un contratto di locazione per un appartamento ammobiliato, da registrare presso l’Agenzia delle entrate.

Per quel che riguarda la casa di proprietà, essa risulta cointestata a due debitori e qualsiasi disposizione finalizzata a costituire un diritto di abitazione a sua moglie sarebbe suscettibile di revoca da parte del creditore.

Nel caso in cui il valore dell’immobile gravato da ipoteca fosse superiore al debito garantito, il bene andrebbe alienato, prima della notifica del pignoramento, ad un terzo, non parente od affine, ad un prezzo di mercato, con transazione non simulata (il passaggio di denaro fra acquirente e venditore deve essere tracciabile) ed il terzo deve stabilire la sua residenza principale nell’immobile acquistato. Solo così l’azione revocatoria dell’avvenuto trasferimento di proprietà, eventualmente promossa dal creditore, potrebbe essere vanificata.

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2 Dicembre 2015 · Ludmilla Karadzic

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