Pignoramento dello stipendio e del TFR disposto dal giudice – Posso provare a raggiungere un accordo con il creditore?












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Sono una lavoratrice stagionale, da 6 anni lavoro per la stessa ditta che mi assume più o meno da aprile fino a fine ottobre e a seguito di un debito risalente a prima del 2000 ho subito una sentenza di pignoramento. Il giudice ha disposto l’assegnazione del quinto stipendiale e del tfr da luglio fino alla fine del contratto in essere. La mia domanda è questa: finito il contratto cosa può succedere? Io avrei intenzione di contattare questo recupero credito e proporre o un saldo stralcio oppure dei versamenti volontari in modo da abbassare il debito, riprendendo poi il lavoro al massimo si potrebbe continuare con la trattenuta del quinto. Cosa mi consigliate di fare? Purtroppo anche se si tratta di un credito vecchio, per svariati motivi di famiglia non ho potuto seguire la cosa, dando priorità a risolvere altri problemi con Equitalia. Le cifre è ovvio sono lievitate, vorrei proporre un saldo stralcio di importo pari alla cifra originale.

L’accordo transattivo a saldo stralcio è tipicamente una soluzione quando lo si raggiunge in fase stragiudiziale, cioè prima che il creditore si rivolga al giudice per vedere sancito il suo diritto a procedere con riscossione coattiva.

Dopo la sentenza, e dopo che il debitore rinuncia alla facoltà di conversione del pignoramento (che offre al debitore la possibilità di saldare il dovuto in un’unica soluzione senza subire l’azione esecutiva), è molto difficile che il creditore accetti una somma inferiore a quella stabilita in sede di decreto ingiuntivo. A meno che non abbia immanenti esigenze di liquidità.

Peraltro l’opzione di fornire in acconto al creditore una somma che diminuisca il debito (un acconto) non sembra, a questo punto, molto vantaggiosa per il debitore

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7 Settembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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