Intimazione di consegna di autocarro ad Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) da parte Agenzia delle Entrate Riscossione

Non sono convinto delle risposte che mi sono state fornite.












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Il sito dell’agenzia entrate e riscossione sembra dica che si può rateizzare.

Procedure esecutive

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Forse non le è chiara la situazione in cui versa: lei deve consegnare entro i prossimi nove giorni due veicoli (di cui uno già rottamato). Non ottemperare, complicherebbe ulteriormente la sua posizione. E, una volta chiesta la rateizzazione del debito, i tempi per la concessione del beneficio e per la sospensione delle procedure esecutive già avviate, che decorre, comunque, dal pagamento della prima rata, potrebbero essere non immediate, e nel frattempo l’autocarro potrebbe essere venduto all’asta.

L’articolo 19 del dpr 602/1973, al comma 1 quater dispone che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo.

Non sono convinto delle risposte che mi sono state fornite. Ripeto che sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione leggo questo che incollo:


Procedure Esecutive

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

La mia domanda è: potrò quindi rateizzare le cartelle debitori e così da scongiurare il pignoramento?

Dal momento in cui viene notificato l’atto di pignoramento al debitore, la procedura passa sotto il controllo del giudice dell’esecuzione: prima che sia disposta la vendita del veicolo, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto.

Qualora il debitore ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente, dispone senza indugio la vendita del veicolo pignorato.

Questo è quanto dispone l’articolo 495 del codice di procedura civile: è il giudice a decidere su conversione e rateizzazione. per questo, come già accennato negli interventi precedenti, le serve un avvocato.

Una volta notificata l’intimazione di pagamento, il debitore può chiedere di rateizzare il debito all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ciò fino a quando la procedura di riscossione coattiva non passa nella fase giudiziale. Da questo momento in poi, la conversione del pignoramento e la rateizzazione del debito, finalizzati a scongiurare la vendita all’asta dell’autocarro, devono essere richiesti al giudice.

D’altra parte, l’articolo 19 del dpr 602/1973, al comma 1 quater dispone che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo.

Potrà seguire anche questa procedura, recandosi presso la sede territoriale competente di Agenzia delle Entrate Riscossione: tuttavia deve avere certezza che quando pagherà la prima rata, l’autocarro non sarà stato già venduto. Altrimenti si troverà a rateizzare il debito residuo (differenza fra l’importo ingiunto ed il ricavato dalla vendita all’asta) maggiorato delle spese di esecuzione. Ma, non potrà più disporre dell’autocarro.

Qualora decidesse, invece, di non consegnare l’autocarro all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG), decorso il termine di dieci giorni che le è stato concesso, sappia che il creditore potrebbe denunciarla per il reato di cui all’articolo 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Insomma, il debitore assume l’obbligo di custodire il bene pignorato e di consegnarlo, entro dieci giorni, all’Istituto Vendite Giudiziarie (Corte di cassazione 19412/2016).

Certo, Agenzia delle Entrate Riscossione, una volta chiesta e concessa la rateizzazione del debito ingiunto, e maggiorato quest’ultimo delle spese giudiziali sostenute, potrebbe soprassedere nel proseguire l’azione esecutiva. Si tratta di una procedura senz’altro adottabile se si intende saldare il dovuto in un’unica soluzione, ma che presenta dei rischi quando deve essere presentata istanza di dilazione, questa deve essere accettata dal creditore e si pospone il momento in cui viene pagata la prima rata.

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3 Novembre 2019 · Ludmilla Karadzic

Volevo confermarvi che come avevo scritto più volte, sono riuscito ad ottenere la rateizzazione con un sovrapprezzo per la pratica ma senza ricorrere né ad avvocato e né consegnando le auto. Questo può servire a voi e ad altri utenti.

Innanzitutto grazie per il prezioso riscontro: è utile sapere come evolvono le vicende su basi reali, di esperienza vissuta e che, spesso, le soluzioni al problema risultano più semplici di quelle che si traggono dalla dottrina, dai codici e dalle leggi speciali.

In definitiva, pertanto, in caso di pignoramento esattoriale di un veicolo, si può evitare di consegnare il bene pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG), purché si chieda la rateizzazione del credito azionato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, anche prima della scadenza del termine fissato per la consegna e dopo l’inutile decorso del termine concesso per l’adempimento al’ingiunzione di pagamento.

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4 Novembre 2019 · Paolo Rastelli

Intervengo a titolo personale: in effetti si è percorso un falso binario sulla questione, fin dall’inizio, probabilmente fuorviati dal titolo della discussione, nonché dalla formulazione della domanda, nella fattispecie: Possono pignorarmi l’autocarro con cui fra l’altro lavoro?. In pratica, si è scatenata la classica tempesta in un bicchier d’acqua.

A buon leggere, in effetti, l’ordine di consegna all’Istituto Vendite Giudiziarie non proveniva dal tribunale e non c’era stato un vero e proprio pignoramento giudiziale, ma solo un tentativo stragiudiziale di riscossione del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, peraltro andato a buon fine.

Chiedo, quindi, allo staff, di modificare il titolo dell’intera discussione, che, così come formulato (“Pignoramento autocarro da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione”) sarebbe altamente disinformante.

Contestualmente e per il futuro, invito, chi risponde, ad esaminare con maggiore attenzione, nel merito, il contenuto della domanda, senza lasciarsi fuorviare dal titolo assegnato dal lettore né dalla domanda posta e, alla bisogna, a rendere il titolo coerente al contenuto del quesito.

Visto che il pignoramento del veicolo sta a questa discussione, come il cavolo a merenda, chiuderei semplicemente così:

In caso di intimazione di consegna di un veicolo all’Istituto Vendite Giudiziarie, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione, si può evitare di consegnare il bene all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG), purché si chieda la rateizzazione del credito al concessionario.

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4 Novembre 2019 · Simone di Saintjust

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