Ritenute del quinto accodate sulla pensione e riscuotibili a babbo morto, nuovo creditore e futura sopravvenienza economica – Come evitare che venga pignorata?





Come evitare che i creditori insoddisfatti possano pignorare il malloppo per poter lasciare qualcosina ai propri figli?





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Ho una situazione che vorrei sottoporre alla vostra attenzione per un parere: dopo anni di battaglie legali forse entrerò in possesso di una somma consistente di denaro frutto di cessione immobile. Per questo dovrei essere contento se non fosse che, per risolvere tanti situazioni e spese ho chiesto finanziamenti a delle finanziarie e dalla banca cui ricevevo accredito pensione, con il risultato che ho vinto la famosa “battaglia di Pirro”.

Non riuscendo più a pagare la restituzione dei prestiti delle finanziarie (tre) queste, ovviamente, hanno proceduto al pignoramento presso terzi ossia dall’ente pagatore Inpdap poiché pensione statale certa e sicura. tutte e tre le finanziarie si sono rivolte al giudice che ha concesso il pignoramento presso terzi della quota di legge di 1/5 pensione, accodandole in ordine di richiesta. Pertanto queste tre, si fa per dire, sono già sistemate. Poi è arrivato “l’omino” di un recupero crediti della detta banca a cui ho fatto presente che, se potevo pagare non avrei aspettato lui. Quindi prima o poi anche questa ricorrerà al giudice.

Poiché la situazione economica familiare è letteralmente disastrosa, mi sono più volte chiesto come una persona, dopo anni di lavoro, possa finire in questo modo. Ora, in procinto di entrare in possesso di questa somma di denaro di circa 80.000 euro chiedo in che modo lecito possa accantonarne la maggior parte per il futuro dei figli, tutti maggiorenni e provvisti di c/c. Ho inizialmente pensato di versare l’assegno circolare nel conto e poi procedere a donazioni. Ora in merito a questo vorrei chiedere i vostri pareri: 1- è consigliabile farsi assistere da un professionista? Avvocato o notaio? poiché il coniuge ha firmato come garante è sconsigliabile fargli donazione anche a lui? ultimo: datosi che tutte le finanziarie sono già in possesso del pignoramento presso terzi possono ancora incidere?

Purtroppo, in caso di donazione assistita da notaio, il nuovo creditore (la banca) può avvalersi dell’articolo 2929 bis del codice civile, secondo il quale il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Decorso il termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto, il nuovo creditore può avvalersi dell’articolo 2901 del codice civile e chiedere al giudice la revoca delle donazioni. Per fortuna, questi diritto del creditore si estingue dopo cinque anni dalla data di perfezionamento delle donazioni.

In ogni caso, non conviene donare al garante.

Le donazioni effettuate senza atto notarile (cioè con bonifico diretto dal donante al donatario) sono nulle e pertanto come mai effettuate, per cui il creditore può pignorare il donatario fino all’importo donato come se questo fosse ancora nella disponibilità del donante debitore.

Le finanziarie creditrici a cui sono state già assegnate le quote del quinto della pensione non possono procedere al pignoramento della nuova entrata economica del debitore. Tuttavia, in caso di premorienza del pensionato, il debito residuo si trasmetterà a coniuge e figli.

Quanto sopra solo per rendere consapevole il debitore di possibili eventuali scenari futuri: tuttavia, nella circostanza descritta al debitore non resta altro da fare che procedere effettuando bonifici a favore dei figli ed aspettando che il tempo trascorra senza spiacevoli conseguenze.

Oppure, in alternativa, l’unica soluzione percorribile sembrerebbe quella di investire gli 80 mila euro in polizze vita pure (non linked) nominando beneficiari, in caso di morte, i propri figli, polizze che dovrebbero essere impignorabili presso la compagnia assicuratrice, fermo restando che in caso di decesso del genitore i figli dovrebbero rinunciare all’eredità per poter riscuotere le polizze senza il timore di essere aggrediti dai creditori del de cuius.

STOPPISH

6 Settembre 2021 · Patrizio Oliva

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