Pensione di reversibilità e reddito da lavoro dipendente – Si cumulano ai fini fiscali?





Fisco tributi e contributi, pensione reversibilità e indiretta





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Mia madre è rimasta vedova l’anno scorso e da allora percepisce la pensione di reversibilità di euro 700,00 già decurtata del 60% in fase di erogazione. Contemporaneamente lavora con un reddito da lavoro dipendente complessivo annuo di € 15 mila circa. Quest’anno compilando il 730 è emerso che deve pagare ulteriori 2300 € di tasse in quanto ha due cu ( uno per il suo lavoro e uno per la pensione di reversibilità).

Può essere corretto? Pensavo che la pensione di reversibilità non andasse ulteriormente tassata. Sarà così anche per gli anni a seguire?
Se dovesse decidere di licenziarsi o comunque non avere più un suo reddito potrebbero reintegrarle il 100% della pensione di reversibilità?

L’importo della pensione di reversibilità è cumulabile con i redditi del coniuge beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F della legge 335/1995.

In particolare:

  • Per altro reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 75% della pensione di reversibilità percepita.
  • Per altro reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 60% della pensione di reversibilità percepita.
  • Per altro reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 50% della pensione di reversibilità percepita.

La pensione di reversibilità spetta in una quota percentuale del 60% rispetto alla pensione già liquidata al defunto, quando il beneficiario sia il coniuge senza figli minori di 18 anni (o senza figli di età maggiore, a carico fiscale del deceduto, ma studenti).

Pertanto, in caso di eventuali dimissioni (o licenziamento) dall’attuale attività di lavoro dipendente, non essendo correlata la quota di reversibilità agli altri eventuali redditi percepiti dalla vedova, la pensione non potrà, comunque, subire reintegrazione alcuna.

STOPPISH

4 Luglio 2018 · Ornella De Bellis

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