DOMANDA
Chiedo il Vostro aiuto per formulare una comunicazione di reclamo e contestuale richiesta di rimborso, da presentare alla banca che gestisce il mio conto e dalla quale ho effettuato un prelievo di denaro contante, ma da quanto richiesto mancavano 300 euro che invece mi sono stati addebitati nel totale riportato nella ricevuta emessa dallo sportello bancomat subito dopo il prelievo.
Ora nonostante le mie rimostranze presentate direttamente in filiale, l’impiegato (sempre lo stesso) continua a dirmi che dalle verifiche fatte da lui non risultano anomalie e con questo tenta di farmi desistere da ulteriori richieste di accertamento.
RISPOSTA
Nel nostro ordinamento le scritture contabili della banca, se regolarmente tenute, possono far prova tra le banche stesse, per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, ma non nei confronti di coloro che, come il cliente in qualita’ di semplice consumatore o fruitore di servizi, sono privi di tale qualifica.
Inoltre, quando il cliente di servizi bancomat riveste la qualifica di consumatore, la validita’ di clausole contrattuali dirette ad attribuire alle registrazioni contabili della banca efficacia probatoria deve essere verificata alla stregua di quanto stabilito dal Codice del consumo, il quale qualifica come vessatorie – e come tali nulle, le clausole che sanciscono limitazioni o modifiche dell’onere della prova. Pertanto, alle registrazioni contabili effettuate in automatico dalle apparecchiature bancomat presso le quali sono effettuate le operazioni di prelievo non puo’ essere riconosciuta efficacia probatoria piena ed esclusiva a favore del gestore del servizio.
Spetta alla banca l’onere della prova che la eventuale denunciata irregolarita’ nel funzionamento del dispositivo bancomat, in particolare la mancata erogazione del contante, non sussiste. Allo scopo, non e’ sufficiente la produzione dei soli documenti contabili.
La banca erogatrice della carta bancomat deve fornire il riscontro probatorio della prima quadratura di cassa relativa al dispositivo bancomat utilizzato dal fruitore di servizi, necessario per dimostrare che non si e’ verificata alcuna eccedenza di cassa. In mancanza di tale prova, sussiste la responsabilita’ della banca per il danno subito dal cliente.
In questi termini si e’ espresso l’Arbitro bancario finanziario (ABF) nella decisione numero 236 del 31 gennaio 2011.
Può anche prendere visione di un’altra sentenza più recente dell’Arbitro Bancario Finanziario qui.
La prima cosa da fare è presentare reclamo alla banca dove è ubicato il distributore di banconote presso il quale si è verificato il problema.
Nel reclamo deve semplicemente riportare l’accaduto. Se entro 30 giorni non riceve risposta o la banca rifiuta di corrisponderle i 300 euro mancanti, potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario che chiederà alla banca l’esibizione delle quadrature ufficiali di cassa.
Il ricorso all’ABF non richiede costi (a parte il contributo di segreteria pari a 20 euro) ed assistenza tecnica di un avvocato; può essere presentato anche con invio dell’istanza tramite raccomandata AR. Ulteriori info qui.
29 Febbraio 2020 - Genny Manfredi