Definizione agevolata a saldo stralcio dei carichi debitori esattoriali – Si stralciano anche gli interessi legali di ritardato pagamento?









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Per quanto riguarda una cartella di 12 mila euro, arrivata a 20 mila con gli interessi (no sanzioni) l’aliquota del 16% (che mi permette il mio isee) è da applicare sui 12 mila euro o sui 20 mila euro? Inoltre, nel caso non riuscissi a trovare i soldi per pagare neanche una rata, quali sarebbero le conseguenze? Mi permetteranno di usare la legge del sovraindebitamento un giorno, qualora volessi farlo? (Il debito complessivo è 140 mila euro, vorrei toglierne 20 mila per evitare il pignoramento della seconda casa, già ipotecata).

Il comma 187 della legge 145/2018 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) la possibilità di definizione a saldo stralcio dei carichi debitori, relativi a capitale ed interessi,affidati alla riscossione coattiva versando:

  1. il 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
  2. il 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
  3. il 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

Oltre ad aggio e al rimborso delle spese per le procedure esecutive infruttuose avviate e e per la notifica delle cartelle di pagamento.

Nel contesto prospettato, pertanto, la definizione agevolata al 16% si applicherà ai ventimila euro (capitale ed interessi, al netto della sanzioni). A cui dovrà essere aggiunto l’aggio dovuto al concessionario della riscossione ed i costi di eventuali azioni esecutive già avviate e concluse (iscrizione di ipoteca, iscrizione di fermo amministrativo, pignoramento infruttuoso di conto corrente, eccetera).

In caso di mancato o insufficiente versamento oppure in caso di tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una delle rate, la definizione agevolata a saldo stralcio non produrrà effetti. Si resterà debitori del 100% del capitale ed interessi dei carichi debitori pendenti, nonché delle sanzioni irrogate, al netto di quanto eventualmente già versato.

Potrà sempre presentare al tribunale territorialmente competente istanza di accesso ai benefici previsti dalla legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, qualora ne ricorressero i requisiti, anche nel caso di decadenza dal beneficio di definizione agevolata a saldo stralcio a suo tempo presentata.

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29 Luglio 2019 · Giorgio Valli

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