Pacchetti turistici personalizzati – Cosa cambia per i consumatori dal 1 luglio 2018?


Tutela consumatore - viaggi e vacanze





Amo molto viaggiare e sono un grande sostenitore del fai da te: ho sempre, infatti, organizzato da solo le mie vacanze sul web, scartando i più costosi pacchetti turistici venduti dai tour operator.

Le garanzie dei pacchetti turistici organizzati da soli, però, sono sempre state carenti, dato che la normativa tutelava esclusivamente quelle acquistate dalle agenzie viaggi.

Ho letto sul web che dovrebbe cambiare qualcosa a partire da luglio.

In sostanza, quali modifiche ci saranno?

Il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione definitiva della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati: dal 1 luglio 2018, dunque, dovrebbero esserci maggiori diritti per i consumatori e più responsabilità per gli organizzatori.

In realtà, i viaggi organizzati sono già tutelati dall’inizio degli anni Novanta, ma solo quelli preconfezionati, scelti all’interno di un catalogo, senza alcuna possibilità di personalizzazione.

Nel frattempo, però, internet ha cambiato tutto e, oggi, la maggioranza dei consumatori europei acquista vacanze a pacchetto ma non necessariamente da uno stesso operatore né all’interno di un’unica operazione.

E soprattutto, molti prenotano le proprie vacanze da soli e online: non più in agenzia di viaggio.

Dunque, le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti su misura ed i cosiddetti pacchetti dinamici.

In tal senso sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione).

Per questo tipo di pacchetti, dunque, ecco le nuove tutele previste:

  • pagare un importo superiore rispetto a quello pattuito momento della prenotazione: questo è legato agli eventuali aumenti di carburante, tasse e oscillazioni del cambio. La nuova direttiva prevede che questi non debbano superare il 10% e che, in caso di aumento superiore dell’8%, si possa recedere gratuitamente;
  • l’azienda dovrà indicare in modo chiaro se il servizio che sta offrendo è un pacchetto e quali sono le tutele previste in caso di problemi. Acquistando online su siti diversi, infatti, non sempre si ha l’impressione di aderire a un pacchetto perché non sempre è esplicito il legame commerciale – ad esempio – tra una compagnia aerea e una di noleggio auto;
  • in caso di disservizi il responsabile è sempre l’organizzatore. Anche quando i servizi non vengono erogati direttamente da lui. Sempre l’organizzatore deve gestire tutti i reclami e le denunce: il punto di contatto è unico. Gli Stati membri possono, in aggiunta, inserire anche il venditore tra i responsabili;
  • in caso di “circostanze eccezionali e inevitabili” il consumatore ha diritto all’annullamento del pacchetto senza pagare alcuna penale. In altri casi, la direttiva prevede più flessibilità, previo pagamento di un indennizzo all’azienda che ha organizzato il viaggio;
  • se il tour operator fallisce il consumatore deve essere totalmente rimborsato e, nel caso in cui la vacanza sia già iniziata, rimpatriato senza spese aggiuntive;
  • se il consumatore non può tornare a casa nel giorno stabilito per catastrofi naturali o disordini civili, questi ha diritto a un massimo di tre notti supplementari senza pagare un euro in più.
  • si allungano i termini di prescrizione per valere i propri diritti: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni e 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
  • la direttiva introduce anche la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”: si tratta di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici. In caso di violazioni, le società del settore dovranno pagare le stesse sanzioni previste per i pacchetti.

In caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.

La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Va detto, però, che non ci sono solo buone notizie per i consumatori.

La norma più allarmante è quella che riduce drasticamente i tempi per esercitare il diritto di recesso in caso di contratto stipulato al di fuori dei locali commerciali (contratti a distanza, come quelli on line): i giorni per recedere dall’accordo crollano infatti da 14 (così come previsto dal Codice del consumo) a 5.

Non proprio una bella notizia per i consumatori, che in caso di dubbi sul viaggio acquistato avranno ben poco tempo per ripensarci.

Ma non è tutto: il diritto di recesso è stato totalmente escluso nei casi di offerte last minute.

22 Maggio 2018 · Giovanni Napoletano


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