Ordine giudiziale di pagamento diretto all’INPS – Mi verrà versato l’assegno di mantenimento anche se la pensione del coniuge separato è già gravata da pignoramenti?





Assegno mantenimento - versamento diretto, separazione personale dei coniugi e divorzio





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Il 22 dicembre scorso mi sono separata e il presidente del tribunale ha disposto provvedimenti temporanei e urgenti a mio favore: l’ordine di pagamento e stato correttamente inoltrato all’INPS il 27 dicembre.

Sono stati stabiliti 600 euro mensili con ordine di pagamento diretto all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Premetto che il mio coniuge separato percepisce 1270 euro di pensione ed ha vari pignoramenti sulla stessa somma.

La mia domanda è: L’INPS entro quando provvederà a pagarmi queste 600 euro mensili? E dato che il coniuge separato è sottoposto a vari pignoramenti e la pensione é solo di 1270 euro, l’INPS mi pagherà comunque i miei 600 euro decisi dal tribunale? Le somme sono spartite 300 per me e 300 per mio figlio.

L’INPS dovrà adempiere all’ordine di pagamento diretto, disposto dal Presidente del Tribunale, a partire da quando verserà il primo rateo di pensione successivo alla data in cui è stata ricevuta copia conforme del provvedimento giudiziale.

L’articolo 8 della legge 898/1970 dispone che il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Peraltro anche l’articolo 156 del codice civile dispone che, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare all’INPS, tenuto a corrispondere periodicamente la pensione all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto, cioè sua moglie e suo figlio.

Entrambe le norme appena citate non interferiscono con l’articolo 545 del codice di procedura civile che mitiga gli effetti di pignoramenti concorrenti su pensioni e stipendi, ponendo come limite invalicabile, disponibile ai creditori procedenti, il 50% dell’importo accreditato al lavoratore o al pensionato sottoposto ad azione esecutiva.

Per farla breve, l’INPS dovrà versarle l’assegno di mantenimento nella misura disposta dal giudice anche se ciò comporterà l’azzeramento del rateo di pensione da accreditare al coniuge separato.

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11 Gennaio 2018 · Giorgio Martini

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