Il 28/12/2018 ho pagato l'IMU per il 2017 e per il 2018 con f24 semplificato utilizzando il ravvedimento operoso: devo ancora pagare l'IMU 2015 e 2016 (circa 1000 euro ogni anno, erano anni particolari per me!), ma nell'ufficio tributi dei due comuni (Lanciano e Atessa in provincia di chieti, ho un appartamento e un terreno edificabile, rispettivamente) mi hanno detto che non posso adottare la formula del ravvedimento operoso (è passato troppo tempo!); devo aspettare l'accertamento del comune. Io però vorrei chiudere subito la questione pagando il dovuto, senza aspettare l'accertamento del comune: come posso fare? Mi conviene pagare secondo la procedura del ravvedimento operoso e aspettare l'accertamento del comune per l'eventuale conguaglio? Oppure che mi conviene fare? ...
Il nuovo ravvedimento operoso [leggi tutto]
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali Con il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. L'istituto del ravvedimento operoso, è stato profondamente modificato dalla legge di Stabilità per il 2015 che ha previsto una riduzione della sanzione a un 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore. Il ravvedimento operoso è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere ...
Sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione Per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per un contratto di locazione è prevista l'applicazione di una sanzione il cui ammontare può variare dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta. Oltre alla sanzione, il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento anche dell'imposta di registro non versata e, naturalmente, degli interessi. Per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro dovuta per un contratto di locazione, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento: dell'imposta dovuta; degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito); della sanzione in misura ridotta. La sanzione si riduce di una percentuale diversa a seconda del momento in cui il contribuente si ravvede. A partire dal primo gennaio ...