A seguito di problematiche economiche avevo chiesto un prestito ad una finanziaria che però non sono riuscita a onorare completamente: dopo vari solleciti e arrivata l'ingiunzione e non potendo pagare quanto intimato ho poi ricevuto a mani dall'Ufficiale Giudiziario l'atto di pignoramento presso Terzi INPS, nonché la data fissata per l'udienza dal giudice nell'atto. Successivamente, leggendo meglio l'atto di pignoramento ho constatato che l'Ufficiale Giudiziario afferma di avermi: "invitato che nell'ipotesi i beni pignorati preso terzi non soddisfino il creditore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, avvertendo che l'omessa o falsa dichiarazione è punita penalmente ai sensi dell'art. 388 c.p." Sono rimasta sconcertata in quanto credo che prima di fare un pignoramento abbiano già chiara la situazione del debitore. Ora per chiedere una Vostra riassumo la mia posizione: pensione INPS già pignorata; un terreno (di proprietà al 100%) in contenzioso con un confinante cui ha iscritta una domanda giudiziale; una ...
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone, quindi, che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica ...
Sul diritto del debitore sottoposto ad azione esecutiva ad ottenere, l'equa riparazione prevista dalla normativa vigente (legge Pinto) a causa della durata irragionevole del processo di espropriazione a suo carico, la giurisprudenza di legittimità, inizialmente, ha ritenuto che anche il debitore sottoposto ad azione esecutiva fosse legittimato a richiedere l'indennizzo per l'irragionevole protrarsi del processo esecutivo, a motivo del patema d'animo che ogni pendenza processuale provoca. Successivamente, invece, è andato consolidandosi un diverso orientamento, secondo il quale il debitore sottoposto ad azione esecutiva, sebbene sia parte del processo esecutivo, non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un'esecuzione forzata di durata irragionevole. Egli, essendo proprietario dell'immobile pignorato, non ha alcun interesse al rapido svolgimento della procedura e, anzi, risulta avvantaggiato del suo protrarsi, avendo mantenuto, medio tempore, il possesso giuridico del bene. I giudici di legittimità hanno poi argomentato che, comunque, all'esito finale del processo esecutivo il debitore sottoposto ad ...