Notifica atti con il servizio postale – Quando, in occasione di assenza del destinatario, viene inviata la raccomandata informativa di inizio giacenza?


Notifica atti e raccomandata informativa





Vorrei capire se è obbligatorio per l’ufficio postale inviare seconda notifica dopo esser passato il periodo di giacenza. Ho ricevuto una notifica per posta, trascorsi i 10 giorni di giacenza non ne ho ricevute più. Ora a distanza di un anno mi arriva un ingiunzione con il suddetto verbale quadruplicato. Ci sono le basi per un ricordo al giudice di pace?

Senza addentrarci in richiami di norme e procedure che si sono susseguite nel tempo, diciamo che la raccomandata informativa (quella che rende noto al destinatario temporaneamente assente il tentativo, andato a vuoto, di notifica di un atto e la data di inizio giacenza presso l’ufficio postale) è obbligatoria solo quando il mittente affida l’atto per la notifica ad un ufficiale giudiziario e quest’ultimo si avvale del servizio postale (raccomandata AR) per perfezionarla (notifica indiretta via servizio postale).

In pratica, quando il postino comunica all’ufficiale giudiziario l’eventuale temporanea assenza, dal luogo di residenza, del destinatario (e, comunque, di un soggetto abilitato a prendere in consegna l’atto) l’ufficiale giudiziario redige la cosiddetta raccomandata informativa e la spedisce al destinatario assente con una nuova raccomandata AR.

Oggi come oggi, tuttavia, la Pubblica Amministrazione – Comuni, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia)- non ricorre più, per la notifica rispettivamente di multe, avvisi di accertamento e cartelle esattoriali, alla costosa intermediazione dell’ufficiale giudiziario e provvede alla notifica inviando direttamente al destinatario una raccomandata AR (notifica diretta via posta).

Accade allora che, se il postino non trova il destinatario a casa, lascia un avviso di inizio giacenza nella sua cassetta postale (posizionata nell’androne condominiale) o lo inserisce sotto l’uscio della porta di ingresso. L’operazione si conclude qui e l’atto si intende comunque notificato, senza l’obbligo di ulteriori avvisi, decorsi dieci giorni di giacenza.

Naturalmente, il destinatario corre il rischio che l’avviso venga smarrito fra i numerosi depliant pubblicitari stipati a forza nella cassetta o, addirittura, che il postino non sia proprio passato per la residenza del destinatario e relazioni comunque di aver lasciato l’avviso: ma queste sono le conseguenze della spending review.

5 Dicembre 2018 · Giorgio Martini


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