Notifica degli atti a mezzo posta





Notifica atti a mezzo posta





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Quando avviene, precisamente, il perfezionamento della notifica a mezzo posta?

In caso di assenza del destinatario, o quando nessuno per lui può ricevere la posta, poste italiane invia una raccomandata, con su scritto avviso di giacenza, in cui indica che c’è da ritirare qualcosa. E’previsto, tuttavia, che in caso di mancato ritiro, la posta debba inviare una seconda raccomandata al destinatario.

Entro quanto tempo dall’invio della prima raccomandata va inviata la seconda? E dopo quanto tempo dall’invio della seconda raccomandata si può parlare di perfezionamento della notifica?

Per il destinatario la notifica si intende perfezionata nel momento in cui l’atto è consegnato, a lui direttamente o ai soggetti legittimati a ritirarlo per legge.

In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e in assenza dei soggetti di cui si diceva, l’addetto delle poste lascia un avviso di giacenza e deposita l’atto presso l’ufficio postale. Il destinatario deve, però, essere informato, con una raccomandata a/r, del tentativo (infruttuoso) di notifica già effettuato e della giacenza in corso.

A questo punto, la notifica si intende perfezionata (indipendentemente dall’esito della consegna della seconda raccomandata informativa) decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto. Oppure, dal momento del ritiro se questo avviene prima della compiuta giacenza.

Dalla descrizione della procedura evince la scarsa rilevanza della data di invio della raccomandata informativa. Non esiste un termine regolato per legge (naturalmente, il buon senso richiede che venga inviata prima della compiuta giacenza).

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24 Luglio 2014 · Carla Benvenuto

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