NASpI anticipata e verifica di inadempimento ex articolo 48 bis del DPR 602/1973





AdER potrebbe trattenere solo il 20% della somma spettante al disoccupato che ha richiesto la NASpI anticipata





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Dovrei chiedere NASpI anticipata, ma ho scoperto ieri di avere debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) più alti dell’ importo che dovrei richiedere, ma comunque di importo complessivo superiore ai cinquemila euro.

La mia domanda è questa: se mi viene accettato un piano di dilazionamento, non c’è rischio di avere bloccata la NASpI anticipata o potrebbe verificarsi che mi venga richiesto di pagare prima un tot di rate, fino a che il debito diventi minore di cinquemila euro?

Come è noto l’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 602/1973 impone alle Pubbliche Amministrazioni, come l’INPS, di verificare, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

L’articolo 19 (dilazione di pagamento), comma 1 quater, punto 1, del DPR già citato (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione del debito esattoriale.

E’ dunque evidente che non si possa chiedere la Naspi anticipata (se l’importo è superiore a cinquemila euro) e poi presentare istanza di rateizzazione quando la verifica di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, sia già in corso. La rateizzazione andrebbe richiesta prima di presentare l’istanza di anticipo della NASpI spettante.

Tuttavia, l’articolo 48 bis precisa anche che la verifica di inadempimento non si applica alle società o alle aziende che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito esattoriale: il che lascerebbe intendere che la verifica di inadempimento si applichi, invece, al singolo cittadino che abbia ottenuto la rateizzazione, magari considerando come debito l’importo residuo del piano di ammortamento rateale al momento della verifica.

L’apparente discriminazione si giustifica da un punto di vista esclusivamente storico. Quando entrò in vigore l’articolo 48 bis del DPR 602/1973, la concessione della rateizzazione del debito esattoriale (indipendentemente dall’entità dello stesso) a ditte individuali in contabilità ordinaria, società, associazioni, fondazioni non bancarie, comitati ed enti ecclesiastici era condizionata alla valutazione di due parametri oggettivi che dovevano poter essere rilevati dalla documentazione allegata all’istanza di rateizzazione relativa alla situazione economico patrimoniale dell’azienda, oppure attestati da perizie tecniche giurate: l’indice di liquidità, finalizzato a stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di fare fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide, correnti (ossia immediate) e differite, nonché l’indice Alfa, per individuare in quale misura percentuale il debito complessivo incideva sul valore della produzione e, quindi, il numero di rate della dilazione.

Oggi, che la differenziazione esiste solo per posizioni debitorie superiori a 120 mila euro, la verifica di inadempimento sarà razionalmente preclusa solo per le società o per le aziende che abbiano ottenuto la rateizzazione di un debito esattoriale superiore a 120 mila euro, soglia oltre la quale la concessione della dilazione del debito esattoriale per soggetti giuridici richiede, ancora, la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice alfa.

Possiamo agevolmente dedurre, pertanto, che la verifica di inadempimento di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/1973, si applica, comunque, anche ai cittadina, per qualsiasi importo rateizzato, ed ai soggetti giuridici che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito esattoriale per importi non superiori a 120 mila euro (senza attestazione, cioè, relativa alla congruità degli indici alfa e di liquidità). Non si applica, invece, ai soggetti giuridici che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito esattoriale per importi superiori a 120 mila euro.

Quello che possiamo dare per certo, concludendo, è che in un simile scenario, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) potrebbe pretendere da INPS il 20% (e non oltre) della somma spettante al disoccupato che ha richiesto la NASpI anticipata, e ciò ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, in base al quale la NASpI è una indennità derivante da un rapporto di lavoro.

Va aggiunto, infine, che la rateizzazione del debito esattoriale chiesta prima di presentare istanza di anticipo NASpI, pur se non funzionale ad evitare la verifica di inadempimento di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/1973, potrebbe servire ad evitare il pignoramento del conto corrente del debitore quando, l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione, decurtata del 20% (in caso di debito esattoriale superiore ai cinquemila euro) rimane necessariamente depositata in conto corrente per supplire alle esigenze collegate all’avvio dell’attività di lavoro autonomo.

E’ pur vero che il pignoramento del conto corrente del debitore non dovrebbe comportare il trasferimento al creditore procedente di una indennità derivante da un rapporto di lavoro del debitore e, in ogni caso, già sottoposta ad azione esecutiva, ma a nessuno piacerebbe dover rivolgersi al giudice dell’esecuzione in occasione del verificarsi di simile indesiderata circostanza, sezza considerare che il conto corrente, una volta pignorato, resta, comunque, non operativo (per prelievi e bonifici in uscita) fino alla data in cui il giudice emette decreto di assegnazione del saldo.

La rateizzazione del debito esattoriale resta sempre una opzione consigliata per tutti coloro che, avendo un debito esattoriale, seppur inferiore ai cinquemila euro e, come tali, non soggetti a verifica di inadempimento ex articolo 48 bis, fanno richiesta di anticipazione NASpI: infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe aggredire il conto corrente del debitore trattenendo il 20% dell’indennità accreditata dall’INPS. Il pagamento delle rate della dilazione, almeno fino a quando i fondi non siano sono stati completamente utilizzati per l’avvio dell’attività di lavoro autonomo, scongiura il rischio, sempre incombente, di pignoramento del conto corrente del debitore.

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8 Dicembre 2022 · Paolo Rastelli

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