Naspi anticipata e blocco erogazione per cartelle esattoriali non pagate

Indennità di disoccupazione, pignoramento indennità di disoccupazione con trattenute ex articolo 48 bis dpr 602/1973


DOMANDA

Il 12/3 mi è stata accettata la Naspi anticipata, ora nella mia ignoranza non ho aderito in tempo al saldo e stralcio, così per cartelle di 11 mila euro circa mi hanno bloccato la Naspi: la mia domanda è possono togliermi tutta la Naspi, anche se non ho nulla nemmeno il minimo vitale?
Addirittura mi hanno detto che ho l’udienza del pignoramento nel 2020, nemmeno i criminali passano questi guai, io mi ritrovo con una partita IVA aperta che crea spese e senza un euro, sono il suicida tipo ormai.


RISPOSTA

Con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.
L’indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (o per giusta causa).
Peraltro, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.
A partire dal primo gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale è pari a 453 euro: pertanto la sola parte dell’anticipazione di indennità di disoccupazione che eccede i 679,5 euro (importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti esattoriali.
Ne consegue che al massimo, la trattenuta sull’indennità di disoccupazione anticipata presso l’INPS potrebbe valere per un 20% dell’importo eccedente il minimo vitale (misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà).
Purtroppo però, l’articolo 48 bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR 602/1973 dispone che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, l’INPS debba verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), affinché quest’ultima avvii le azioni esecutive finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo.
E, fino a quando non ci sarà udienza del giudice chiamato a dirimere la questione, l’importo della NASpI anticipata non verrà erogata al beneficiario.


7 Giugno 2021 - Paolo Rastelli

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