Naspi anticipata e verifica di inadempimento ai sensi articolo 48 bis DPR 602/1973

L’INPS, ottemperando alla verifica disposta dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973, afferisce, sostanzialmente, allo stesso sistema informativo di AdER












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho richiesto Naspi anticipata per circa 18 mila euro, risulta in pagamento con data di oggi 01/06/2022: so che dovranno consultare Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a 5000€, ho delle multe da pagare con il concessionario della riscossione, in quanto so di aver delle cartelle di Equitalia che però non mi sono ancora state notificate, quindi ancora non posso né pagarle ne rateizzarle. Avendo appena controllato online, le cartelle mi devono ancora essere notificate, quindi vi chiedo non avendo ancora ricevuto alcuna notifica e cartella da parte di Equitalia, NON DOVREI subire alcun blocco della naspi?

La NASpI potrebbe venirmi pignorata? Se ancora non ho ricevuto la notifica come posso essere inadempiente?

L’INPS, ottemperando alle operazioni di verifica disposte dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973, afferisce, sostanzialmente, allo stesso sistema informativo gestito da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) che viene consultato dal cittadino: pertanto, se sul sito di AdER, nell’area personale del debitore, risultano cartelle esattoriali in sospeso, per importo complessivo superiore a cinquemila euro, valide e non prescritte – indipendentemente dal fatto che esse siano già state o meno notificate al debitore – queste saranno sicuramente visualizzate anche dalla Pubblica Amministrazione pagatrice che allerterà AdER.

Delle due l’una: o le cartelle esattoriali risulteranno decadute, prescritte o affette da vizi di notifica (e come tali in attesa di annullamento d’ufficio) per cui AdER darà il nulla osta all’INPS per il pagamento della NASpI anticipata al richiedente, oppure le cartelle esattoriali saranno notificate all’intestatario e il pagamento bloccato in attesa del pignoramento dell’indennità di disoccupazione da parte di AdER.

In altre parole: molto dipende da cosa si deve intendere quando lei scrive: “so di aver delle cartelle di Equitalia che però non mi sono ancora state notificate“. Se non ha pagato dei verbali di sanzione amministrativa, correttamente notificati, e teme che prima, o poi, le verranno notificate le relative cartelle esattoriali, è un conto. Altra cosa è se sul sito dell’AdER, nella sua area personale, a cui si accede con le credenziali SPID, risultano censite cartelle esattoriali per un totale superiore a cinquemila euro, bensì senza indicazione delle date di notifica di ciascuna. Nel primo caso, il pagamento già disposto non subirà ritardi, nel secondo, invece, dopo la segnalazione INPS, AdER potrebbe avviare la procedura di notifica delle cartelle esattoriali, causando il successivo blocco del pagamento. In quest’ultima evenienza, maggiori informazioni si potranno avere allo sportello di AdER territorialmente competente sull’effettivo stato delle cartelle esattoriali prive di data di notifica (dormienti).

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

2 Giugno 2022 · Paolo Rastelli

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)