Voltura contratto luce – Eventuale morosità del vecchio cliente può essere trasferita al nuovo?

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A seguito della separazione col mio ex marito, l’anno scorso ho richiesto ed ottenuto la voltura del contratto a lui precedentemente intestato, a mio nome.

Ad oggi ricevo per posta ordinaria una fattura di conguaglio intestata a lui, dove si richiedono tutti gli importi dal 2011 al 2015 (€ 1.220,00).

Il call center mi spiega che non avendo mai potuto effettuare la lettura del contatore luce tramite i loro addetti (che si trova all’interno dell’abitazione) hanno effettuato un ricalcolo delle somme e che manderanno anche a me un simile ricalcolo (a partire dalla data in cui sono diventata intestataria dello stesso contratto).

Posso dire che in realtà non ho mai ricevuto la visita di nessuno ne’ sono stata mai contattata per posta o telefonicamente per ovviare a questa mancanza. In realtà la società fornitrice ci assicurò che col cambio del contatore con quello elettronico non ci sarebbe stato bisogno di comunicare ne’ di farlo leggere poiché sarebbe andato in automatico.

Ciò che mi preme sapere e’ se un’ eventuale morosità del mio ex marito potrebbe ricadere su di me, nuova intestataria dello stesso contratto, e potrei quindi rischiare l’interruzione del servizio.

Come sappiamo, la voltura è il passaggio del contratto di fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore e senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas.

Nell’allegato A alla delibera numero 348/07 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), la voltura è definita, in relazione al singolo punto di prelievo, come la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

Quindi, anche nel caso di voltura (come per il subentro) si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio cliente e l’altro sottoscritto dal nuovo utente. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo cliente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto: non potrà essere in alcun modo obbligato a pagare l’eventuale debito del precedente utente, debito riferito ad un contratto a cui egli è totalmente estraneo.

Insomma, anche nel caso di voltura del contratto per la fornitura di energia elettrica, trattandosi di cessazione del contratto, nulla sarà dovuto per eventuali morosità imputabili al cliente precedente, pregresse o relazionate al conguaglio.

Resta tuttavia il problema dell’autolettura non effettuata: il gestore della rete su base locale (si tratta di un soggetto diverso dal fornitore di energia elettrica – ad esempio a Roma il gestore della rete di distribuzione di energia elettrica è Areti, mentre il fornitore potrebbe essere Edison, Acea, Enel, ENI eccetera) molto spesso non è in grado di “leggere” il contatore da remoto.

Non essendoci al momento una legge che obblighi comunque il gestore della rete di distribuzione ad effettuare l’autolettura da remoto, si rende allora necessaria un’ispezione presso il cliente: ispezione che, il più delle volte, non va a buon fine perché il dispositivo di conteggio si trova ubicato in un locale non accessibile liberamente.

In tale evenienza, la società fornitrice si trova costretta ad effettuare il conguaglio al vecchio cliente e la fatturazione al nuovo sulla base di consumi stimati. Il nuovo cliente, quindi potrebbe essere chiamato, indipendentemente dalla morosità del vecchio utente, a coprire comunque consumi non effettuati, e viceversa.

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28 Ottobre 2016 · Giovanni Napoletano

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