L’indennità di maternità, anche anticipata per gravidanza a rischio, mi viene comunque pagata anche se trascorsi 60 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro?












Alla luce di quanto espresso dalla circolare Inps 94/2015 in materia di NASPI, ed in riferimento a questa precedente domanda, il punto 2-7, ultimo paragrafo, recita quanto segue: Quando la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupata ed in godimento di prestazione di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anche qualora siano trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso la prestazione di disoccupazione si sospende per poi essere ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità.

Detto ciò la mia domanda è: l’indennità di maternità, anche anticipata per gravidanza a rischio, mi viene comunque pagata anche se trascorsi 60 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro?

In pratica, per aver diritto all’indennità giornaliera di maternità deve accadere che il concepimento sia avvenuto, al massimo, entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lei, purtroppo, non ha diritto all’indennità giornaliera di maternità. La ratio della norma è quella di evitare che possa percepire l’indennità giornaliera di maternità la lavoratrice che decida di concepire un figlio decorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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27 Maggio 2017 · Ornella De Bellis