Liquidazione di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso con soggetto deceduto

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Vorrei sapere se è legittimo il rifiuto di Poste italiane di liquidare a vista dei buoni fruttiferi postali, caratterizzati dalla clausola “pari facoltà di rimborso”, cointestati a mia zia paterna (deceduta nel 2013) e alla sottoscritta. Mi è stata richiesta la dichiarazione di successione (da aprire presso l’ufficio postale) e la chiamata degli altri eredi. So che sia la Cassazione sia altri tribunali si sono espressi condannando Poste Italiane per questo comportamento ma a quanto sembra non c’è stato il dovuto adeguamento.

Premesso che Poste Italiane, con cui il de cuius detiene un buono fruttifero postale, è debitore della defunta, possiamo subito tranquillamente affermare che ciascun coerede può prelevare la quota del valore nominale del buono fruttifero proporzionale a quella ereditaria, senza che la banca possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi.

L’ordinanza 27417/2017 della Corte di cassazione, infatti, ha stabilito che ciascun coerede può agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi.

Ora, però, è evidente che per liquidare a ciascun coerede la quota ereditaria che gli spetta, il debitore del defunto, cioè Poste Italiane, debba conoscere quali e quanti siano gli eredi del defunto e quale sia la quota ereditaria a ciascuno di essi attribuita in successione. Pertanto deve essere prodotta la dichiarazione di successione.

Ma c’è di più: nel corso della medesima sentenza, i giudici hanno anche precisato che ciascun coerede possa agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione. L’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione dell’intero credito.

Anche in questa evenienza, tuttavia, è necessario che Poste Italiane identifichi un coerede nel soggetto che chiede la riscossione dell’intero credito: per cui si rende necessario produrre la dichiarazione di successione.

Infine, posto che un buono fruttifero postale cointestato con pari facoltà di rimborso è equivalente, per quello che qui interessa, ad un conto corrente cointestato a firma disgiunta, l’articolo 1854 del codice civile stabilisce che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Insomma, il decesso del cointestatario non incide sul diritto di un cointestatario superstite, restando, quindi, indiscusso il diritto del creditore superstite di poter ritirare disgiuntamente l’intero valore del buono fruttifero.

Conferma di questo assunto si trova anche nelle decisioni della Corte di Cassazione (ad esempio la sentenza 15231/2002), che, al riguardo, ha chiaramente stabilito che qualora il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

Questo sotto il profilo civilistico. Sotto il profilo tributario, invece, l’articolo 48, comma 4, del testo unico in materia di successioni (decreto legislativo 346/1990), dispone che le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, o, in alternativa, non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione (in assenza di eredi del defunto, ad esempio).

La richiamata disposizione, come rilevato anche dall’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1615/2019, seppur non incidendo sotto il profilo relativo alla legittimazione del cointestatario superstite, che, come abbiamo accennato, continua ad essere regolata dalle disposizioni del codice civile, impone tuttavia a Poste Italiane un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma portata, nella fattispecie, dal buono fruttifero con pari facoltà di rimborso per il cointestatario superstite.

Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi costituisce una condizione senza la quale Poste Italiane può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del cointestatario superstite, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma veicolata dal buono fruttifero.

In altre parole, la permanenza della legittimazione in capo al cointestatario superstite, con pari facoltà di rimborso, del buono fruttifero nonostante la morte dell’altro cointestatario, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale fra i cointestatari, che non può, in alcun modo pregiudicare la posizione e il diritto del terzo quale, in questo caso, deve essere considerato Poste Italiane. Tanto più se la posizione e il diritto del terzo deriva da una norma avente natura imperativa, quale è certamente quella in materia tributaria a cui il terzo è chiamato ad adempiere.

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4 Maggio 2019 · Simonetta Folliero

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