Legge salva suicidi (legge 3/2012) – Dichiarata incostituzionale la norma che prevede l’infalcidiabilità del debito IVA












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Vorrei procedere utilizzando la legge 3/2012, cosiddetta salva suicidi, per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: sono un imprenditore (ditta individuale) non fallibile, ma la mia rilevante esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è riconducibile esclusivamente al mancato versamento dell’IVA dovuta, debito che non potrei comunque rimborsare con un ordinario piano di rateizzazione.

Leggendo nei vari forum emerge per i crediti IVA, sottoposti a procedura ex legge 3/2012, la sola dilazionabilità dei carichi iscritti e ruolo: sono dunque tagliato fuori dalla possibilità di ottenere la riduzione dell’ingente debito (saldo stralcio) con un piano di rateizzazione effettivamente sostenibile in base alle mie precarie condizioni economico patrimoniali?

Effettivamente l’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 3/2012, dispone che, in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed alle ritenute operate e non versate, il piano di ristrutturazione può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Tuttavia la Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza 245/2019, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Pertanto, è possibile adesso ottenere, avendone i requisiti, anche un congruo abbattimento dell’eventuale debito IVA maturato con lo Stato nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In pratica, sottolineando il parallelismo tra la domanda di concordato preventivo e l’accordo con i creditori in caso di sovraindebitamento di soggetti non fallibili, la Consulta ha rilevato che emerge con chiarezza come entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali.

La Corte ha ripercorso, quindi, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, giungendo a ritenere fondata la censura per l’attuale ingiustificata dissonanza di disciplina che sussiste, tra le due procedure, non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.

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4 Dicembre 2019 · Ludmilla Karadzic

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