Testamento: legato in sostituzione legittima con divorzio incombente fra testatrice e coniuge





Eredità e successione





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Signora, separata, ha solo un figlio: vorrebbe nominare erede il figlio, lasciare la propria casa in quote diverse al figlio e alla nuora (che sono in comunione dei beni) e lasciare una somma, in sostituzione di legittima, al marito solo ove non sopraggiunga il divorzio.

E’possibile? E’ altresì possibile condizionare il legato in sostituzione di legittima al marito a condizione che venga venduto l’immobile sopra menzionato?

Per dipanare la questione (o complicarla, dipende dai punti di vista) ci viene in soccorso l’articolo 551 del codice civile, secondo il quale se a un legittimario (e il coniuge seppur legalmente separato senza addebiti, ancorché non divorziato, è un legittimario) viene lasciato per disposizione testamentaria un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se il coniuge non ancora divorziato preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. (A meno che la testatrice non abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento).

Quindi, in caso di decesso prima del divorzio il coniuge potrà liberamente scegliere se avvalersi del legato oppure chiedere la legittima e non possono essere stabilite condizioni.

Inoltre, il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile (riservata ai legittimari). Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Ricordiamo che nel caso di unico figlio e coniuge superstiti la quota disponibile al testatore per i legati è di 1/3. Le cose, naturalmente, cambiano se prima del decesso della testatrice interviene un divorzio: allora legittimario è solo il figlio e la quota disponibile al testatore per un legato sale al 50% del patrimonio.

Una cosa è certa: per evitare che, dopo il decesso, si trascini il solito contenzioso giudiziale infinito fra legittimari e legatari, le disposizioni testamentarie devono contenere indicazioni chiare e precise in relazione alla situazione corrente. In altre parole, se interviene un divorzio prima del decesso la testatrice deve valutare la composizione del nuovo assetto dei legittimari, ovvero la consistenza patrimoniale della quota disponibile al legatario (ex coniuge) e quella riservata al legittimario (il figlio) tenendo anche conto che, in ogni caso, eventuali lasciti alla nuora graveranno sulla quota disponibile alla testatrice per dispensare legati (la nuora può essere ricompensata come legataria, non è certamente una legittimaria). E, quindi, in caso di intervenuto divorzio, la testatrice deve predisporre un nuovo testamento, con l’aiuto indefettibile di un notaio, in sostituzione del precedente, eventualmente stilato prima del divorzio (consigliamo sempre e comunque la supervisione notarile – si muore una volta sola, una parcella al notaio vale sempre la pena pagarla, evitando così agli eredi e ai legatari gli onorari di avvocato per spartirsi il patrimonio).

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21 Novembre 2019 · Marzia Ciunfrini

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