Lavori di ristrutturazione condominiali e mancato pagamento della quota da parte di uno dei condomini

Debiti condominiali, ripartizione spese condominiali












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L’assemblea condominiale ha approvato, circa un anno fa, la ristrutturazione dell’edificio in cui abito e le spese sono state contabilizzate e rateizzate proporzionalmente al valore delle singole quote di proprietà da parte dell’amministratore. Io, però, non sono stato in grado, avendo perso il posto di lavoro, di far fronte al pagamento delle rate nell’importo stabilito dal condominio. Alla fine il condominio ha pagato l’importo pattuito, meno la parte da me dovuta: cosa succede adesso?

Il codice civile (articolo 63 delle Disposizioni Attuative) dispone che per la riscossione dei contributi in base alla stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati che sono in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione dei condomini morosi.

Pertanto, è presumibile che l’amministratore o l’impresa che ha effettuato i lavori, chieda al giudice un decreto ingiuntivo, nei confronti del condomino moroso, dal momento che deve essere rispettato il cosiddetto beneficio di escussione, in base al quale i condomini in regola con i versamenti deliberati non possono essere assoggettati ad azione esecutiva del creditore se non dopo la riscossione coattiva del condomino moroso.

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23 Settembre 2019 · Ludmilla Karadzic

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