Espropriazione immobiliare e vendita all’asta della mia casa acquisita da una società di recupero crediti – Potevano procedere?





Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta





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Hanno venduto con asta immobiliare un mio immobile con decreto di trasferimento dei primi di novembre 2016. Il 21 novembre 2017 una società di recupero crediti che ha acquistato il credito dalla banca fondiaria che aveva l’ipoteca sul bene venduto ha presentato un istanza ex art 41 t.u.b per ottenere dal giudice il pagamento, datosi che le somma pervenuta dall’asta non è stata ancora distribuita tra i vari creditori.

Volevo sapere se è possibile avere promosso istanza dopo il decreto di trasferimento e se essendo loro una società di recupero crediti e non una banca potevano promuoverla.

L’articolo 499 del codice di procedura civile dispone che il creditore ipotecario, risultante da pubblici registri al momento del pignoramento, può intervenire nell’esecuzione depositando un ricorso prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita del bene.

Il comma 5 dell’articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB) consente poi all’aggiudicatario di subentrare, senza nemmeno l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, versando al creditore ipotecario le rate scadute, gli accessori e le spese.

In riferimento a quest’ultima facoltà concessa all’assegnatario, sussiste il richiamo al Testo Unico Bancario: ma il diritto del creditore ipotecario fonda, essenzialmente, sull’articolo 499 del codice di procedura civile che non pone alcuna limitazione alla natura giuridica del creditore stesso (se non il fatto di poter esercitare un diritto di prelazione esistente al momento del pignoramento).

STOPPISH

23 Novembre 2017 · Piero Ciottoli

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