Iscrizione banche dati cattivi pagatori senza preavviso

Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, decisioni Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - ricorso, ricorso Arbitro Bancario Finanziario












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Sono garante di un prestito e per problemi personali il titolare del prestito ha pagato una rata in ritardo di 5 giorni, la finanziaria ha segnalato sia lui che me nella banca dati ma senza avvisare con nessuna comunicazione.

Ora io me ne sono accorta perché sono andato a richiedere un prestito a mia volta e me lo hanno rifiutato per segnalazione in banca dati.

Ho inviato lettera di diffida alla finanziaria con la richiesta di cancellare la segnalazione perché avvenuta senza notifica come di legge.

Devo fare anche denuncia?

Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in una Centrale Rischi, sono due:

  1. la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;
  2. il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha ritenuto che nel caso in cui la banca abbia segnalato un proprio cliente in una centrale rischi e non riesca a fornire la prova dell’invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma alleghi di averlo inviato mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite, l’intermediario segnalante rimane gravato dell’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.

Ma in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione.

In pratica, il giudizio di illegittimità della segnalazione, secondo l’Arbitro Bancario Finanziario, non può basarsi esclusivamente sulla insistenza del cliente segnalato relativamente agli aspetti meramente formali del preavviso, i quali possono indurre a ritenere che egli abbia ragionato in termini di inopponibilità delle comunicazioni ricevute piuttosto che in termini di effettiva mancata informazione.

Pertanto, la segnalazione in centrale rischi non è illegittima quando sussistano una pluralità di indici concordanti, gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite raccomandata.

In altre parole, può tentare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

L’istanza può essere spedita con raccomandata e non è necessaria l’assistenza di un legale. Qui trova tutte le informazioni su come procedere.

Tuttavia, come avrà letto, deve essere sufficiente sicura che la banca non abbia inviato, anche per posta ordinaria, il preavviso di segnalazione al garante o al debitore principale.

Poichè la banca è un soggetto privato e non è esercitabile nei suoi confronti un diritto di accesso agli atti, può magari riuscire ad acquisire informazioni utili attraverso un colloquio informale con il direttore della banca che ha proceduto alla segnalazione (tenga conto che anche in banca le comunicazioni verso l’esterno devono essere protocollate e datate).

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7 Marzo 2015 · Giorgio Martini

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