Indennità Covid-19 per lavoratori intermittenti


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Vorrei chiedervi se ho diritto all’indennità Covid, da parte dell’Inps in quanto avevo un contratto di lavoro intermittente. Vi illustro la situazione: Il mio contratto intermittente è iniziato il 1 ottobre 2019 ed è finito il 5 aprile 2020, poiché il locale nel quale lavoravo ha chiuso. Sto percependo la Naspi, però ho letto per caso nel sito Inps, che per i mesi di marzo, aprile e maggio hanno diritto ad una indennità di 600 euro al mese i lavoratori autonomi, turismo, spettacolo, agricoli e intermittenti. Inoltre dice proprio che tale indennità è compatibile con la Naspi, ma non fa alcun riferimento a un limite totale mensile complessivo. Nel mio caso 600 euro per tre mesi sarebbero una boccata di ossigeno visto che purtroppo non riesco a trovare un nuovo lavoro. Vi ringrazio fin d’ora per la vostra risposta.

La circolare 67/2020 dell’INPS chiarisce che l’indennità Covid-19, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è dovuta ai lavoratori che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Vi ringrazio per la risposta. Però mi rimane il dubbio: ho diritto ad avere l’ indennità anche se sto percependo la Naspi e sono stato licenziato il 5 aprile perché il locale ha chiuso causa covid? Il mio dubbio è perché nella circolare è indicato che non ci deve essere nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato fatto salvo il rapporto di lavoro intermittente. È questo passaggio che mi fa sorgere il dubbio che l’ indennità Covid sia riservata a chi ha un rapporto di lavoro in corso e non a chi, come me, ha potuto richiedere la Naspi. Spero che possiate chiarire il mio dubbio.

Nel quesito di apertura lei sembrava convinto che l’indennità Covid-19 fosse compatibile con la NASpI e su tale aspetto abbiamo ritenuto di non intervenire: la circolare 67/2020, poi, chiarisce che, ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19, il lavoratore intermittente, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che non deve titolare di trattamento pensionistico diretto.

Su questo si è basata la risposta: non possiamo prevedere interpretazioni diverse che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale possa aver adottato per situazioni border line come la sua. Per questo motivo le consigliamo di presentare comunque la domanda: l’INPS sa benissimo che lei percepisce la NASpI e, dunque, si comporterà di conseguenza, magari negandole il beneficio.

Presentare domanda per accedere ad un beneficio non dà luogo a sanzioni, in assenza di dichiarazioni mendaci e soprattutto quando la normativa vigente non è chiara rispetto a situazioni non comuni e lineari che possano presentarsi, come nella fattispecie.

29 Giugno 2020 · Tullio Solinas


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