Avendo un contratto attivo e valido come badante il 23/02/2020 (quindi soddisfo questa condizione per il decreto Rilancio) ma poi licenziata con diritto alla NASPI in data 24/03/2020; volevo chiedere quanto segue.Ho già presentato la domanda per l’indennità suddetta direttamente sul portale INPS e dopo una settimana ho incaricato un Patronato di procedere alla richiesta della NASPI e quindi potrei avere in corso 2 richieste contemporaneamente.
Dal momento che il “bonus” di 500 euro è previsto solo per i mesi di aprile e maggio e la richiesta per la NASPI non è ancora stata avviata..e potendo fare la domanda anche dopo entro giugno o luglio, posso avere diritto ad entrambi i sussidi? Penso che se ritardo la presentazione della NASPI intanto avrei diritto a prendere le 500 euro dei soli 2 mesi, o mi sbaglio?
L’indennità per i lavoratori domestici è incompatibile con le altre indennità erogate dall’INPS per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica Covid-19, con il Reddito di Emergenza e con il Reddito di Cittadinanza.
Più precisamente, l’indennità per i lavoratori domestici è incompatibile con:
- l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- l’indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- l’indennità lavoratori del settore agricolo;
- l’accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- il Reddito di emergenza;
- il Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità Lavoratori Domestici.
Spetta al lavoratore domestico per il quale risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS; per il quale l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore; per il quale non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.
La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.
Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.
Tuttavia, la normativa vigente non ha previsto alcuna incompatibilità fra l’indennità spettante per i lavoratori domestici e l’indennità di disoccupazione NASpI.
30 Maggio 2020 · Chiara Nicolai