DOMANDA
Ho pendenze con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) e, quindi, se eredito, mi prendono tutto: se però, per un motivo, io fossi dichiarato indegno a succedere, tutto andrebbe a mio figlio. A quel punto Equitalia potrebbe fare qualche cosa? Saluti cordiali
RISPOSTA
L’articolo 463 del codice civile elenca le cause di indegnità a succedere: l’indegnità ha carattere relativo -, ossia impedisce all’indegno di succedere esclusivamente al defunto offeso – e personale, riguarda, cioè, soltanto l’indegno e non anche coloro che ad egli possono succedere per rappresentazione (i figli del soggetto dichiarato indegno, per esempio).
Tuttavia, l’indegnità non si consegue automaticamente: è necessaria una pronuncia del Tribunale mediante la quale vengono posti nel nulla gli effetti dell’eventuale accettazione. Tale sentenza ha effetti retroattivi.
Sono legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare al posto dell’indegno nella successione ereditaria (quindi, i figli dell’indegno dovrebbero procedere con un’azione legale nei confronti del proprio genitore).
In generale, le cause di indegnità possono essere suddivise in due grandi gruppi: al primo gruppo appartengono le colpe gravi commesse verso la persona del de cuius o verso il coniuge, il discendente o l’ascendente di questi, quali l’omicidio o il tentato omicidio, l’istigazione al suicidio, la calunnia o la falsa testimonianza per reati di una determinata gravità e la decadenza dalla potestà genitoriale.
Al secondo gruppo appartengono le offese alla libertà di redigere testamento del de cuius o al testamento dello stesso. Può essere dichiarato indegno, ad esempio, chi abbia, con dolo o violenza, indotto il soggetto della cui successione si tratta, a fare, revocare, modificare un testamento, chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento e chi abbia creato o fatto consapevolmente uso di un falso testamento.
A fronte del tentativo di far dichiarare indegno a succedere il proprio debitore, Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe solo opporsi ex articolo 2900 del codice civile (Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare).