Incendio in appartamento temporaneamente occupato e risarcimento danni al proprietario dell’immobile





Risarcimento danni





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L’anno scorso, in occasione di un viaggio all’estero di un mio amico per motivi di lavoro, sono stata ospitata, per un paio di mesi, nel suo appartamento (detenuto in qualità di conduttore) con il compito di accudire il suo cane, di tenere in ordine la casa durante la sua assenza e provvedere ad informarlo dell’eventuale recapito di corrispondenza e/o di contatti al telefono fisso.

Purtroppo, un giorno, in cui ero anche io mi ero assentata dall’appartamento, si è sviluppato un incendio, che i vigili del fuoco hanno accertato come originato dal malfunzionamento di una macchina del caffè attaccata alla spina che avrei lasciata accesa.

Adesso il proprietario dell’immobile mi ha citata in tribunale per il risarcimento danni ex articolo 2051 del codice civile, insieme al mio (ex) amico conduttore, in quanto occupante dell’appartamento.

In definitiva, per fare un favore ad un amico gratuitamente, mi trovo in un mare di guai. A saperlo, avrei stipulato prima un polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi- Domanda: in che percentuale sarò chiamata a rispondere dei danni quantificati in circa 50 mila euro? Per la metà o di più? Funziona così anche per le badanti e le colf?

Il danno da incendio della cosa locata non può essere attribuito alla temporanea occupante dell’appartamento, che era presente nell’immobile al momento del sinistro, surrettiziamente conferendo la qualificazione di quest’ultima come responsabile della custodia del bene locato.

E’ vero che l’articolo 2051 del codice civile dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Tuttavia, l’articolo 1588, a nostro parere in questa fattispecie applicabile, stabilisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E, la norma civilistica aggiunge, il conduttore è pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.

Anche la Corte di cassazione (pronuncia 19185/2003) si è spesso occupata della problematica in discussione: i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in tema di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata verificatisi per fatto del terzo, nel tempo in cui questi è stato ammesso dal conduttore nel godimento della cosa, l’articolo 1588, secondo comma del codice civile pone a carico del conduttore la responsabilità, in quanto trattasi di fatti che si ricollegano a sue scelte nelle modalità d’uso della cosa locata, svolgendosi normalmente la condotta del terzo entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore, senza che al terzo venga attribuito un autonomo potere di disponibilità sull’immobile. Ne discende, fra l’altro, che il danneggiato, al fine di invocare il concorso, con la responsabilità del conduttore, della responsabilità ex articolo 2051 codice civile, del terzo ammesso nella disponibilità o nel godimento della cosa, deve dimostrare che quest’ultimo si trovi in una situazione di autonoma detenzione qualificata, tale da rendere anche lui titolare di un potere di vigilanza sul bene locato.

A nostro parere, è dunque da escludersi che l’occupante dell’immobile cui il conduttore abbia concesso l’uso momentaneo o anche continuativo della cosa locata, possa rispondere nei confronti del locatore, se la cosa subisce un incendio, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, posto che tale norma attiene esclusivamente ai danni causati dalla cosa ai terzi, e non già a quelli che il conduttore causa alla cosa stessa.

STOPPISH

16 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini

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