Impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori degli eredi

Debiti ed eredità, impugnazione della rinuncia, rinuncia eredità












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Io e la mia famiglia dobbiamo fare la rinuncia di successione entro maggio 2020 perché mio padre deceduto nel maggio 2010 ha fatto da garante a un mutuo di 160 mila euro senza che questo venisse onorato.

Il creditore può opporsi a tale rinuncia mi sembra di aver capito, quali sarebbero dunque le conseguenze di tale azione? Che scopo ha questa opposizione? Quello di subentrare al posto dei rinunciatari nella successione diventando titolari dei beni di nostro padre oppure quello di imporci l’accettazione dell’eredità e quindi del debito diventando a nostra volta debitori? Che senso avrebbe altrimenti dare la possibilità ad un soggetto di non accollarsi dei debiti con cui non hanno nulla a che fare?

C’è un equivoco di fondo: l’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia) stabilisce che se taluno rinunzia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Si tratta, dunque, di una norma a tutela dei creditori dei chiamati all’eredità. Il creditore del defunto, invece, non ha alcun interesse ad impugnare una eventuale rinuncia dichiarata dai chiamati all’eredità (se l’erede rinuncia il creditore del de cuius si soddisfa sull’eredità relitta se esiste, altrimenti pace) e, pertanto, non può procedere ex articolo 524 del codice civile.

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2 Aprile 2019 · Annapaola Ferri

Ora vi chiedo: se i chiamati all’eredità hanno dei debiti e quindi ci sono dei creditori che potrebbero essere interessati a quella eredità, la quale potrebbe far gola anche ai creditori di mio padre che era titolare di tali beni, come ci si comporta? possono comunque i creditori dei figli opporsi alla rinuncia da parte loro se il primo ad avere dei debiti e quindi un creditore è proprio il de cuius?

Se anche gli eredi hanno debiti, l’opposizione alla rinuncia promossa dai creditori degli eredi lavora anche a favore dei creditori del de cuius: infatti, in questo modo, accettando l’eredità, gli eredi sarebbero obbligati a rispondere dei debiti propri e di quelli del de cuius.

Il problema potrebbe porsi qualora gli eredi accettassero con beneficio di inventario: in un tale scenario i debiti del defunto potrebbero essere soddisfatti solo con la liquidazione dei beni inventariati lasciati dal defunto, mentre i creditori degli eredi dovrebbero soddisfarsi sui beni propri degli eredi oppure su quanto residua dalla liquidazione dei beni inventariati, effettuata a favore dei creditori del de cuius.

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2 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic

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