Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente in via cautelare solo dopo 1,5 g/l?





Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ritiro e sospensione patente





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Per quanto riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza, è vero che la sospensione della patente, in via cautelare, è legittima esclusivamente quando viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l?

Negli altri casi come funziona?

Per rispondere alla sua domanda va fatta una premessa: per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, e la successiva sospensione della patente, la sanzione accessoria varia a secondo di quale tasso alcolemico venga riscontrato con l’alcoltest.

L’articolo 186 del codice della strada, infatti, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Poi, con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno

Infine, con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Sempre l’articolo 186 cds, però, al comma 8, prevede che

con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

Al comma 9, inoltre, è previsto che

Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Dunque, in parole povere, secondo il codice della strada, la sospensione cautelare della patente (ovvero prima che in tribunale venga accertato il reato) non è automatica nei casi in cui venga accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, fino a che non venga effettuata la visita (60 gg).

In realtà, questo principio non veniva quasi mai applicato, e la patente veniva sospesa sempre, immediatamente, anche nei casi di tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 g/l.

Ma, per fortuna, a chiarire il quadro normativo è intervenuta la Cassazione.

I giudici del Palazzaccio, infatti, con ordinanza 9539/18, hanno chiarito che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.

E ancora, proseguono gli Ermellini, conseguenza di ciò, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Pertanto, detto in termini semplici, quando viene accertata la guida in stato di ebbrezza vanno fatte alcune differenze.

Nel caso di riscontro di un valore tra 0,5 e 1,5 g/l la patente può essere sospesa, come sanzione accessoria, solo dopo che, in sede giuridica, venga accertato il reato, e sempre dopo l’accertamento tramite visita medica (60gg).

Al contrario, quando venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente può essere sospesa, in via cautelare, immediatamente, come previsto dall’articolo 223 del codice della strada.

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24 Aprile 2018 · Giuseppe Pennuto

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