Estensibilità dell’efficacia delle cessioni del quinto nel passaggio del debitore da lavoratore a pensionato





Vorrei se è possibile chiarimenti riguardo al TFR quando lo stesso è versato al 50% in un fondo pensione e l'altro 50% in azienda.





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Vorrei se è possibile chiarimenti riguardo al TFR quando lo stesso è versato al 50% in un fondo pensione e l’altro 50% in azienda. Supponendo che un soggetto vada in pensione quest’anno e avesse maturato una quota di TFR presso il fondo pensione di 10.000 euro e una quota presso il datore di lavoro di 5.000 euro.

La persona in questione ha contratto una cessione del quinto con debito residuo di 8.000 euro e un prestito-delega con debito residuo di 1.500 euro. Cosa succede in questo caso? Può il lavoratore all’atto del pensionamento trasferire sulla pensione la cessione e il prestito delega, oppure è obbligato a pagare tramite il fondo e il datore di lavoro tutto il debito residuo e quindi poter richiedere in capitale l’intero importo residuo cioè di 5.500 euro.

Oppure può decidere di pagare il debito residuo del solo prestito delega ed avere 13.500 in un unica soluzione da destinare ad altre spese personali. Spero di essere riuscito a spiegarmi.

Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l’efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione.

E’ quanto stabilisce l’articolo 43 (estensibilità dell’efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 180/1950.

Pertanto il debito residuo da cessione del quinto verrà estinto con una trattenuta del 20% dal rateo di pensione, mentre il debito residuo da prestito delega (che non è estensibile al trattamento di quiescenza) verrà estinto con un prelievo dal trattamento di fine rapporto.

In pratica, nel contesto descritto, lei potrà disporre di 13.500 euro da destinare a ciò che vuole.

STOPPISH

28 Luglio 2019 · Tullio Solinas

In merito alla precedente risposta quindi andando in pensione, un soggetto si vedrà d’ufficio calcolare, da parte dell’inps, l’importo aggiornato del prelievo per cessione del quinto, che sarà minore se minore sarà l’importo della pensione rispetto allo stipendio. E riceverà anche la somma restante sia dal datore di lavoro che dal fondo pensione senza dover produrre nessun documento, sarà il fondo a destinare 1.500 euro alla chiusura della delega e nel caso il quinto del tfr accantonato per la cessione del quinto, ma solo se la banca lo richiede oppure sempre?

Inoltre si dovrà presentare una liberatoria al datore di lavoro e al fondo per ottenere il tfr residuo?

Sarà l’Istituto che ha concesso il prestito dietro cessione del quinto a perfezionare all’INPS la richiesta di estendibilità del prelievo finalizzato al rimborso del credito residuo, dopo aver appreso dal datore di lavoro il passaggio in quiescenza del dipendente debitore. Non è necessaria la liberatoria.

STOPPISH

28 Luglio 2019 · Carla Benvenuto

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