Verifica dell’esigibilità del credito vantato da una cessionaria nonché della correttezza degli interessi applicati nel tempo

Il debitore deve innanzitutto verificare l'esigibilità del credito preteso, controllando se non siano eventualmente decorsi i termini di prescrizione


DOMANDA

Oggi ricevo chiamata da recupero credito per un debito AGOS di 20 mila euro che con more dicono è arrivato a 34 mila. IL bello è che sono passati 14 anni e nessuno mi ha mai notiticato nulla a parte i primi periodi. Come mi devo comportare?


RISPOSTA

Innanzitutto, bisogna non cullarsi troppo all’idea che nessuna notifica di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione sia stata mai notificata al debitore da parte del creditore insoddisfatto: infatti, molto spesso, le raccomandate A/R inviate dal creditore insoddisfatto risultano notificate per compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale, in occasione di temporanee assenze del debitore dal luogo di residenza, senza contare il fatto che, talvolta, il debitore cambia il proprio domicilio/residenza senza avvertire della cosa la finanziaria creditrice come sarebbe, invece, obbligato per contratto, proprio al fine di perfezionale il corretto scambio di comunicazioni fra le parti.
Quindi la prima cosa da fare è dichiararsi disponibili, via Posta Elettronica Certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento, a soddisfare la debenza insoluta condizionando, tuttavia, la pretesa di regolarizzazione, dell’importo dovuto al creditore cessionario, alla cortese dimostrazione che non siano già decorsi i termini di prescrizione del diritto ad esigere la pretesa, attraverso l’esibizione, in copia, delle ricevute postali di accettazione dell’invio tramite raccomandata A/R, delle comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione notificate al debitore inadempiente, comprese quelle, eventualmente, trasmessegli anche da parte del creditore cedente originario.

Il debitore inadempiente chiederà, inoltre, al creditore, sempre, naturalmente, premettendo la piena disponibilità a soddisfare la pretesa creditizia del cessionario, di conoscere come il debito iniziale di 20 mila euro sia arrivato a 34 mila, attraverso l’allegazione di estratti conto sintetici che diano conto di eventuali anatocismi e/o applicazione di interessi moratori oltre soglia nel calcolo della debenza complessiva finale.
All’esito di tali richieste il debitore inadempiente deciderà, poi, se addivenire ad un accordo transattivo stragiudiziale a saldo stralcio con il creditore, oppure se lasciare cadere la richiesta di recupero crediti, consapevole del rischio che il creditore cessionario potrebbe, comunque, riuscire a dotarsi di un decreto ingiuntivo, al che il debitore sarà costretto, per limitare i danni, a presentare opposizione al decreto ingiuntivo dimostrando al giudice di aver richiesto al creditore prove tangibili dell’esigibilità del credito, nonché della sua enorme lievitazione, senza aver ricevuto però, alcuna documentazione probante o avendo ricevuto documentazione insufficiente a chiarire la problematiche poste.


28 Novembre 2024 - Ludmilla Karadzic

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