A seguito della risposta precedente: come fa la banca a intraprendere una riscossione coattiva dell'eredità spettante al debitore? Come viene informato il creditore dell'eredità del debitore? E, nel caso intervenisse un decreto ingiuntivo presso terzi (il datore di lavoro) per il pignoramento di un quinto dello stipendio, il creditore potrebbe ancora rifarsi sull'eredità o sul fondo pensione versato al fondo di previdenza complementare? Mi spiego meglio: Ho un debito di 60 mila euro con la banca. Il tribunale decide che devo pagare ogni mese 300 euro. Il che significherebbe 3600 euro all'anno e 36 mila euro dopo 10 anni; supponiamo che fra 10 anni io accetti l'eredità di un genitore di una quota della casa del valore di 30 mila euro e contemporaneamente vada in pensione e abbia diritto a 10 mila euro di liquidazione. L'eredità di 30 mila euro e la liquidazione di 10 mila potrebbero essere pignorate per ...
Debito totale mia attività euro 100 mila circa con enti fiscali dello stato: separazione beni registrata su atto matrimonio redatto da notaio nel 1976, non vivo ufficialmente in casa coniugale intestata a mia moglie e figlia sposata da oltre 10 anni. Attualmente ho partita iva per attività di consulenza commerciale con debiti fiscali che sto pagando a rate. Residenza attuale in altro comune limitrofo a quello di mia moglie con la quale comunque vivo: alcune utenze casa di mia moglie a me intestate da sempre. Alcuni versamenti in pagamento sono da me effettuate riscontrabili in versamenti alla banca. Chiedo se Agenzia delle Entrate Riscossione può rivalersi su mia moglie e/o figlia. Quale atto moglie e/o figlia possono fare oggi per disconoscere il mio debito che risale a circa 10 anni, fa con interruzione prescrizione, avendo ora io attività in indirizzo residenza e di partita iva e comune diverso dal loro ...
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (articolo 483 del codice di procedura civile). Anche la Suprema Corte (sentenza 6019/2017) ha ribadito che l'azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. ...