Fermo amministrativo e decreto sviluppo
Conversione pignoramento, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi
Vorrei conoscere quali sono le modifiche apportate dal recente Decreto Sviluppo alla procedura esattoriale di riscossione coattiva relativa al fermo amministrativo.
Se i debiti sono inferiori ai duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive possono scattare solo dopo l’invio di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi.
Dunque anche il fermo amministrativo (azione cautelare) non può scattare per debiti inferiori a duemila euro se non previo invio di due avvisi bonari a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.
Non solo. Se l’importo a ruolo non supera 2 mila euro, anche le altre azioni esecutive (pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare) dovranno essere precedute dall’invio di due avvisi bonari, il secondo dei quali non prima di sei mesi dall’invio del primo.
Non è ancora chiara la data di efficacia della modifica. Dovrebbe trattarsi delle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, ma è possibile anche un’interpretazione retroattiva.
Infine, in caso di cancellazione del fermo, il contribuente non dovrà più pagare le spese all’agente della riscossione. Questo, già a partire dalle cancellazioni effettuate dopo la legge di conversione.
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6 Agosto 2011 · Simone di Saintjust